L'usufruttuario e nudo proprietario rispondono in solido delle obbligazioni verso il condominio. Quindi, se nessuno dei due paga quanto dovuto, il condominio può chiedere a entrambi di saldare il debito. Quanto alla suddivisione tra usufruttuario e nudo proprietario, secondo l’art. 1004 c. c. al primo spettano “gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa. E le ripartizioni straordinarie rese necessarie dall’inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione”.
L’articolo 1005 c. c. stabilisce che sono a carico del nudo proprietario le riparazioni straordinarie, ossia “le riparazioni necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzioni delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta”. L’elenco del codice civile non è tassativo né esaustivo. Si ritiene che rientrino nelle riparazioni straordinarie le spese non prevedibili come effetto normale dell’uso e del suo godimento, che consistano nella sostituzione o nel ripristino di parti essenziali della struttura della cosa, il cui costo sia sproporzionato rispetto al reddito prodotto dalla cosa stessa.