anma

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Proprietario Casa
Buongiorno a tutti, so che con la nuova finanziaria è obbligatorio registrare il comodato anche fra parenti (nel mio caso genitore - figlio regolarmente residente da anni nell'appartamento in oggetto) per ottenere la riduzione del 50% sulla Tasi. Quello che non sapevo è che la scadenza per la registrazione è il 20 gennaio: vi risulta? Considerando che oggi è il 15!... Purtroppo non so da che parte cominciare. Immagino che non sia possibile farlo online (pur essendo registrati al sito dell'Agenzia delle Entrate)
Grazie a chi mi darà qualche informazione soprattutto per quanto riguarda la scadenza.
 

Nemesis

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Proprietario Casa
so che con la nuova finanziaria è obbligatorio registrare il comodato anche fra parenti (nel mio caso genitore - figlio regolarmente residente da anni nell'appartamento in oggetto) per ottenere la riduzione del 50% sulla Tasi.
È opportuno ricordare tutte le condizioni previste perché la base imponibile sia ridotta del 50 per cento.
Le unità immobiliari:
- non devono essere classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- devono essere concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
- il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Inoltre il soggetto passivo deve attestare il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art. 9, comma 6, del D. Lgs. n. 23/2011.
Quello che non sapevo è che la scadenza per la registrazione è il 20 gennaio: vi risulta?
Il termine per la registrazione è di 20 giorni dalla stipula. Quindi è il 20 gennaio, se il contratto è stato sottoscritto il 1° gennaio.
Purtroppo non so da che parte cominciare. Immagino che non sia possibile farlo online (pur essendo registrati al sito dell'Agenzia delle Entrate)
Non è possibile la registrazione telematica.
Serviranno:
- almeno 2 esemplari del contratto con firma in originale (uno per l'ufficio e uno che sarà restituito con l'avvenuta registrazione);
- un contrassegno telematico (marca da bollo) da 16,00 euro per ogni esemplare del contratto. Quindi almeno due marche (ne serve una ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe). Le marche devono avere una data di emissione non successiva alla data di stipula del contratto;
- copia del documento di identità del comodante e del comodatario;
- versamento di 200,00 euro dell'imposta di registro, con Mod. F23 e codice tributo 109T;
- Mod. 69 compilato, per la richiesta di registrazione.

In ogni caso, la TASI (come l'IMU) è dovuta in base alla quota di possesso e ai mesi dell'anno solare in cui si possiede l'immobile. In caso di possesso dell'immobile per una porzione di mese, il mese va conteggiato per intero se il possesso dell'immobile si è prolungato per almeno 15 giorni; se invece in quel mese il contribuente ha posseduto l'immobile per meno di 15 giorni, il mese non va conteggiato. Per quanto sopra, potresti non far "figurare" che il comodato sia stato sottoscritto (e decorra) proprio il 1° gennaio. Per esempio, se risultasse sottoscritto l'11 gennaio (e decorresse da tale data), ci sarebbe tempo per registrarlo fino al 1° febbraio (dato che il 31/1 è domenica). La base imponibile sarebbe ridotta del 50% per tutti i dodici mesi del 2016.
 
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essezeta67

Membro Senior
Proprietario Casa
Buongiorno a tutti, so che con la nuova finanziaria è obbligatorio registrare il comodato anche fra parenti (nel mio caso genitore - figlio regolarmente residente da anni nell'appartamento in oggetto) per ottenere la riduzione del 50% sulla Tasi. Quello che non sapevo è che la scadenza per la registrazione è il 20 gennaio: vi risulta? Considerando che oggi è il 15!... Purtroppo non so da che parte cominciare. Immagino che non sia possibile farlo online (pur essendo registrati al sito dell'Agenzia delle Entrate)
Grazie a chi mi darà qualche informazione soprattutto per quanto riguarda la scadenza.
Prima di "correre" per il comodato gratuito , guarda bene le visure catastali del padre:
se risulta la proprietà di un pezzetto di terreno oppure un fabbricato in più (anche una seconda pertinenza) oltre ad abitazione e 1 pertinenza del comodante e abitazione e 1 pertinenza del comodatario non si ha diritto alla riduzione 50% IMU e tasi...
Su una quarantina di casi che sto seguendo solo uno ha i requisiti necessari per questo tipo di agevolazione: chi ha due figli in comodato in due abitazioni, chi ha un pezzetto di terreno, chi vive in un comune diverso da quello del comodatario, chi ha due garages, chi ha un negozio, chi ha ereditato un rudere ecc. ecc. ho addirittura il caso di coppia di comodanti (marito e moglie) in cui il marito non ha diritto all'agevolazione perchè possiede altri fabbricati e la moglie invece ne ha diritto perchè, oltre alla quota della casa di abitazione ha solo la quota della casa dove vive il figlio comodatario....
Senza contare il costo della registrazione del contratto: 232 euro per la sola registrazione e poi i soldi per la stesura dell'APE, che deve citata (non allegata) nel contratto (confermato da call center dell'Agenzia delle Entrate) e quindi deve essere redatta da professionista, altri 2-300 euro... vedi tu...
 

Carlo27

Membro Attivo
Proprietario Casa
Tutte le singole agevolazioni, fatte da certi comuni negli anni scorsi, ora verranno cancellate da questa legge e avremo una situazione omogenea in tutta Italia?
Ad esempio a Milano era previsto addirittura l'esenzione dell'IMU per le case abitate dai figli con ISEE inferiore a 15.000 Euro.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
se risulta la proprietà di un pezzetto di terreno [...] chi ha due garages, chi ha un negozio, chi ha ereditato un rudere ecc. ecc.
La norma (scritta abbastanza male, ma non è una novità) prevede che:
il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Per cui, soddisfatta questa condizione, il possesso di altri immobili (terreni e/o fabbricati) è irrilevante.
 
Ultima modifica:

Carlo27

Membro Attivo
Proprietario Casa
La norma (scritta abbastanza male, ma non è una novità) prevede che:
il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Per cui, soddisfatta questa condizione, il possesso di altri immobili (terreni e/o fabbricati) è irrilevante.
Non ho capito. Cosa intendi per "irrilevante"? Che puoi anche avere più immobili?
 

anma

Membro Attivo
Proprietario Casa
«0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»; (Comodato gratuito ai fini IMU e TASI - Comodato gratuito assimilato ad Abitazione principale - Comodato gratuito IMU - Comodato gratuito TASI - Comodato gratuito con franchigia - amministrazionicomunali.it
Quindi lo sconto vale se si possiede"un solo immobile In Italia oppure due nello stesso comune in cui ecc."
Credo alla fine di aver capito. Grazie a tutti!
 

essezeta67

Membro Senior
Proprietario Casa
Non ho capito. Cosa intendi per "irrilevante"? Che puoi anche avere più immobili?
Io capisco che il comodante deve vivere nello stesso comune del comodatario e non deve avere oltre alla casa concessa in comodato (con pertinenza) altri immobili se non la propria casa di abitazione (con pertinenza). Quindi in possesso di altri immobili si è esclusi dall'agevolazione.
 

Allegati

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parnila

Membro Ordinario
Conduttore
Salve a tutti! Vorrei chiedere aiuto per questo caso: padre proprietario di tre appartamenti nello stesso comune, uno piú pertinenza è adibito a sua abitazione principale e gli altri due sono le abitazioni principali delle due figlie (uno ciascuna e le figlie non posseggono altri immobili). Finora non è stato fatto nessun contratto di comodato ma c'è un accordo verbale tra le parti. Per poter usufruire della riduzione del 50% quindi devono essere fatti e registrati entrambi i contratti di comodato? E la riduzione vale per i due appartamenti?
Grazie.
 

essezeta67

Membro Senior
Proprietario Casa
Salve a tutti! Vorrei chiedere aiuto per questo caso: padre proprietario di tre appartamenti nello stesso comune, uno piú pertinenza è adibito a sua abitazione principale e gli altri due sono le abitazioni principali delle due figlie (uno ciascuna e le figlie non posseggono altri immobili). Finora non è stato fatto nessun contratto di comodato ma c'è un accordo verbale tra le parti. Per poter usufruire della riduzione del 50% quindi devono essere fatti e registrati entrambi i contratti di comodato? E la riduzione vale per i due appartamenti?
Grazie.
Non hai letto i post precedenti??? Ad interpretazione letterale della nuova legge, tu avendo due abitazioni in comodato non hai diritto ad alcuna agevolazione ...l'agevolazione è ammessa per una sola abitazione in comodato. Sembra che nelle famiglie italiane venga agevolato solo il figlio unico comodatario oppure gli eventuali fratelli/sorelle di questo comodatario devono vivere in appartamenti di loro proprietà o in affitto o di proprietà dei loro coniugi o conviventi......
Stiamo a vedere come interpreteranno la nuova legge le varie amministrazioni comunali.
 

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