Ciao,
immagino che ti riferisca alla nuova riforma del condominio, che entrerà in vigore dopo 6 mesi la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, quindi verso la metà del 2013.
Nella nuova riforma, l'art. 1129 stabilisce che quando i condomini son più di 8, se l'assemblea non provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall'autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini, o dell'amministratore dimissionario. Nella riforma attuale, i condomini devono essere più di 4.
Sia nell'attuale che nella nuova, non è obbligatorio assumere un amministratore, se siete tutti d'accordo a continuare a gestire il vostro condominio da soli, siete liberi di poterlo fare.
La regola dell'"obbligatorietà", vale quando non si riesce a trovare più l'accordo comune e si sceglie di nominare un amministratore per dissipare eventuali liti.
Poi se deciderete di nominare un amministratore, quando la riforma sarà entrata in pieno vigore, allora questi dovrà essere una persona che rispecchia i requisiti dell'art. 71/bis.
Art. 71-bis. – Presso ogni ufficio provinciale dell’Agenzia del territorio è istituito un registro degli amministratori di condominio.
Possono essere iscritti al registro coloro:
a) che hanno il godimento dei diritti civili;
b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
d) che non sono interdetti o inabilitati ovvero dichiarati falliti;
e) il cui nome non risulta annotato nell’elenco dei protesti cambiari;
f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica, secondo i criteri definiti dall’Agenzia del territorio;
h) che hanno sottoscritto un’assicurazione per responsabilità professionale, secondo i criteri definiti dall’Agenzia del territorio.
Al registro possono essere iscritte anche società di cui al titolo V del libro V del codice. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condomini a favore dei quali la società presta i servizi.
La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del secondo comma comporta la cancellazione dal registro. L’iscrizione può essere sospesa per un periodo non superiore a due anni, in caso di grave negligenza professionale debitamente accertata, secondo procedure definite dall’Agenzia del territorio.
Per quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno nell’arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, l’iscrizione al registro è disposta anche in assenza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del secondo comma. Resta salvo l’obbligo di formazione periodica.
Agli iscritti al registro è riconosciuta competenza specifica per l’esercizio dell’attività di amministratore di condominio. L’iscrizione al registro, tuttavia, non costituisce requisito per l’esercizio di tale attività.