uva

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Proprietario Casa
Il soggetto passivo è esonerato dall’attestazione del possesso del requisito mediante il modello di dichiarazione IMU, nonché da qualsiasi altro onere di dichiarazione o comunicazione.
Allora il Comune non ha più motivo di chiedere alcuna comunicazione.

Qui a Torino, per usufruire dell'aliquota IMU agevolata, finora era obbligatorio presentare il modello 8 bis con allegata fotocopia del contratto di locazione concordato.
 

basty

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E' giusta questa interpretazione?
E' stato soprattutto un errore, non esserti candidata alle elezioni politiche (per essere eletta...): avresti integrato la novellata norma con il caso che qui presenti.

Ma da questi nuovi legislatori, pretendi troppo. ;)
Temo tu abbia correttamente circoscritto la portata del provvedimento. Cosa ne pensa @Nemesis?
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
E' stato soprattutto un errore, non esserti candidata alle elezioni politiche (per essere eletta...): avresti integrato la novellata norma con il caso che qui presenti.

Ma da questi nuovi legislatori, pretendi troppo. ;)
Temo tu abbia correttamente circoscritto la portata del provvedimento.
Non tanto per questioni di diritto: ma perchè senza intimazione di sfratto o pignoramento, lo stato perderebbe i suoi balzelli: a quelli non rinunciano mai.


Cosa ne pensa @Nemesis?
 

uva

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Proprietario Casa
Il soggetto passivo è esonerato dall’attestazione del possesso del requisito mediante il modello di dichiarazione IMU, nonché da qualsiasi altro onere di dichiarazione o comunicazione.
Ritorno sull'argomento perché pare che sia ancora obbligatorio presentare la comunicazione al Comune per fruire dell'aliquota IMU agevolata relativamente ad immobili abitativi locati con contratto concordato.

Il Comune di Torino, illustrando le novità del Decreto Crescita, scrive:

Locazioni a canone convenzionato (L. 431/98 - Accordi Territoriali del 28/12/2017)

L'attestazione del possesso dei requisiti per fruire della riduzione al 75% dell'aliquota stabilita dal Comune a favore delle abitazioni (escluse le pertinenze) locate a canone convenzionato è stata soppressa. Tuttavia, tale comunicazione è necessaria ai soli fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta. Per il 2019, la comunicazione (modello 8bis) è dunque obbligatoria solo per poter usufruire delle seguenti aliquote ridotte:

  • aliquota 4,31 per mille: locazioni a famiglie in emergenza abitativa ed iscritte all'Agenzia Sociale Lo.Ca.Re
  • aliquota 5,31 per mille: locazioni ad inquilini residenti (art.2, c.3) oppure a studenti universitari fuori sede (art.5, c.2 e 3)
http://www.comune.torino.it/tasse/iuc/IMU/

Io capisco che occorre tuttora presentare la comunicazione (a Torino si usa un modello denominato 8bis) se si vuole usufruire dell'aliquota IMU agevolata deliberata dal Comune.

Se invece si usufruisce solo dello "sconto statale" del 25%, allora non occorre inviare al Comune alcuna documentazione.

Se la mia interpretazione è corretta, significa che ogni Comune può ancora richiedere dichiarazioni/comunicazioni al contribuente, a seconda di come "interpreta" il Decreto Crescita?!?



 

uva

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mi pare che per il 2019 si ha tempo sino al 31 dicembre 2020,
Nella mia città è tutto più complicato, comprese le scadenze!

Per quanto riguarda il famigerato mod. 8bis (da presentare per fruire delle aliquote IMU agevolate), il Comune di Torino puntualizza:

Modello 8bis - Regolamento Città di Torino
La comunicazione deve essere presentata entro il 16 dicembre dell'anno solo per poter usufruire delle aliquote ridotte deliberate dalla Città.

Praticamente il modello deve essere presentato, a pena di decadenza dal beneficio, entro il termine di versamento del saldo IMU.
Saldo IMU che, appunto, deve essere pagato entro il 16/12/2019.

Allego il modello elucubrato dal Comune di Torino (che speravo fosse abolito definitivamente!)
 

Allegati

  • modello-8-bis-2019.pdf
    698,4 KB · Visite: 44

Nemesis

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Proprietario Casa
ogni Comune può ancora richiedere dichiarazioni/comunicazioni al contribuente
Sì, se il contribuente vuole fruire dell'aliquota IMU ridotta stabilita dal comune.
Se il comune non prevede un'aliquota ridotta, nessuna comunicazione è dovuta per il diritto alla riduzione al 75% previsto dall'art. 13, comma 6-bis del D.L. n. 201/2011.
 

Daniele 78

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Sì. Il soggetto passivo è esonerato dall’attestazione del possesso del requisito mediante il modello di dichiarazione IMU, nonché da qualsiasi altro onere di dichiarazione o comunicazione.
Mettiamo il caso che un inquilino di un unità immobiliare a canone concordato non paghi l’affitto, non essendoci più molte dichiarazioni, non diventa poi più difficile ottenere il decreto ingiuntivo al fine di non dover più dichiarare i canoni effettivamente non percepiti. Chiedo lumi perché mi preoccupano sempre queste semplificazioni, poiché capita molto spesso che da una parte allevino dei carichi di burocrazia ma dall’altro poi ti tolgano una tutela.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
un inquilino di un unità immobiliare a canone concordato non paghi l’affitto, non essendoci più molte dichiarazioni, non diventa poi più difficile ottenere il decreto ingiuntivo al fine di non dover più dichiarare i canoni effettivamente non percepiti.

Secondo me non diventa più difficile.

Perché per non dover pagare le imposte sui canoni non percepiti sarà necessario comprovarli con l'intimazione dello sfratto per morosità o con l'ingiunzione di pagamento.
La richiesta al tribunale di emissione decreto ingiuntivo deve essere motivata, e l'inquilino moroso può fare opposizione. Ma quando diventa esecutivo la mancata percezione dei canoni è dimostrata.

Le dichiarazioni di cui parlavamo nei post n. #21 - #22 - #25 - #28 riguardano solo la possibilità per il proprietario di usufruire delle aliquote IMU agevolate per immobili locati con contratti concordati.
 

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