Nemesis

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E la versione "composita" prodotta da associazioni ecc.
Art. 11, comma 1 del T.U. approvato con D.P.R. n. 1092/1985:
Per i decreti-legge che, in sede di conversione, abbiano subito modificazioni, il Ministero di grazia e giustizia (*) predispone per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, anche in un giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione della legge di conversione, un testo del decreto integrato con le modificazioni introdotte dal Parlamento, le quali sono stampate in modo caratteristico.
2. Quando una legge ovvero un decreto o altro atto avente contenuto normativo abbia subito diverse e complesse modifiche, il Ministero competente può predisporre, per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, un testo aggiornato della legge o dell'atto, nel quale le modifiche apportate sono stampate in modo caratteristico e ne è specificata la fonte.


(*) ora Ministero della Giustizia.
Il testo del decreto-legge n. 34/2019, coordinato con la legge di conversione n. 58/2019 è stato pubblicato il 29/6/2019 sul Supplemento ordinario n. 26/L alla Gazzetta Ufficiale.
Nella Gazzetta Ufficiale dell’11 luglio 2019, si procederà alla ripubblicazione del testo coordinato, corredato delle relative note.
 
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basty

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Non mi ricordavo la terminologia corretta: "testo coordinato".

Però, ai tempi degli ipertesti e della accessibilità telematica, oltre che la pubblicazione nella Gazzetta, non potrebbero archiviare il testo coordinato anche nel database di normattiva? Forse era troppo presto? Di solito in effetti si trova anche il flag "testo valido dal ... al...",
 

Nemesis

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Quindi era troppo presto
Il D.L. in discussione è già aggiornato (infatti compaiono gli art. xx-bis, ecc.) Cattura.JPG
L'unica anomalia è l'intestazione, con non riporta la scritta in rosso "Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. ... ".
 

basty

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Direi di no: anche se in altra discussione si segnalava che alcuni comuni (Velletri) per ora non hanno recepito la nuova norma.
 

uva

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", purche' la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosita' o dall'ingiunzione di pagamento.
Per quanto riguarda la "ingiunzione di pagamento" suppongo s'intenda un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale e notificato all'inquilino moroso.

Nel caso il contratto di locazione preveda la clausola risolutiva espressa (art. 1456 Cod.Civ.) e il locatore invii al conduttore moroso la diffida ad adempiere entro 15 gg (art. 1454 Cod.Civ.): se continua a non pagare, allora la "mancata percezione" del canone non è "comprovata".
Occorre procedere con l'intimazione di sfratto per morosità oppure con un decreto ingiuntivo.
E' giusta questa interpretazione?
 

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