Intanto la disdetta doveva essere data 12 mesi prima della scadenza e non 6 mesi.
Alla prima scadenza di un 6 + 6 la disdetta da parte del locatore può essere comunicata solo per uno dei motivi previsti all'art. 29 della Lgge 392/78 e non semplicemente perché intende rientrare in possesso dell'immobile.
Anche se ci fosse ancora un termine utile e un motivo valido per il diniego del rinnovo, rammenta anche che qualora l'attività del conduttore comporti contatti diretti con il pubblico degli utenti e consumatori, all'atto del rilascio per disdetta del locatore gli è dovuta un'indennità di avviamento pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto.
Quindi, in casi come questo, conviene "trattare" con il conduttore una buonuscita che lo soddisfi, sempre che egli intenda lasciare i locali poiché ha tutti i diritti di rimanervi per altri 6 anni.
Alla prima scadenza di un 6 + 6 la disdetta da parte del locatore può essere comunicata solo per uno dei motivi previsti all'art. 29 della Lgge 392/78 e non semplicemente perché intende rientrare in possesso dell'immobile.
Anche se ci fosse ancora un termine utile e un motivo valido per il diniego del rinnovo, rammenta anche che qualora l'attività del conduttore comporti contatti diretti con il pubblico degli utenti e consumatori, all'atto del rilascio per disdetta del locatore gli è dovuta un'indennità di avviamento pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto.
Quindi, in casi come questo, conviene "trattare" con il conduttore una buonuscita che lo soddisfi, sempre che egli intenda lasciare i locali poiché ha tutti i diritti di rimanervi per altri 6 anni.