milano

Membro Attivo
Buongiorno, le asseverazioni da redigere per accedere al Superbonus 110% sono sia di natura tecnica, che relative agli aspetti economici e fiscali e devono essere redatti da un tecnico qualificato.
Mi stavo chiedendo se, l’assemblea nell’ accettare di procedere agli interventi, possa altresì nominare il professionista e autorizzare la consegna della relazione tecnica di fattibilità riqualificazione energetica, il computo delle opere e la simulazione costi.
Un grazie anticipato
 

Yopy

Membro Attivo
Proprietario Casa
Buongiorno, le asseverazioni da redigere per accedere al Superbonus 110% sono sia di natura tecnica, che relative agli aspetti economici e fiscali e devono essere redatti da un tecnico qualificato.
Mi stavo chiedendo se, l’assemblea nell’ accettare di procedere agli interventi, possa altresì nominare il professionista e autorizzare la consegna della relazione tecnica di fattibilità riqualificazione energetica, il computo delle opere e la simulazione costi.
Un grazie anticipato
Si
 

milano

Membro Attivo
più che possa deve nominare il responsabile tecnico perché sarà lui che garantisce che l'edificio non presenta abusi, che gli interventi porteranno al guadagno di due classi energetiche ecc... ecc.... .
grazie vittorievic - per cui sarebbe il responsabile tecnico che mi garantirebbe il salto delle due classi energetiche e a cui compete redigere le asseverazioni Esatto ?

 

vittorievic

Membro Senior
Proprietario Casa
per cui sarebbe il responsabile tecnico che mi garantirebbe il salto delle due classi energetiche
il responsabile della commessa prima redige, o fa redigere l' Attestato delle Prestazioni Energetiche (APE) dell'edificio nello stato in cui si trova. Il programma già da delle indicazioni su cosa agire per far migliorare la classe energetica dell'edificio analizzato. A questo punto si ripete l'APE come se gli interventi suggeriti (trainanti e trainati) fossero stati eseguiti e, se risulta un salto di almeno due classi. quindi si parte per vedere quanto costano tali lavori, e se le aziende accettano la cessione del loro credito nei confronti del condominio e, per alcuni interventi trainati personali, nei confronti dei condomini. C'è tutta una procedura da intraprendere perché questi lavori subiscono un controllo tecnico da parte di Enea, mentre il controllo dei documenti contabili li fa l'Agenzia delle Entrate. Quindi il responsabile garantisce che ha controllato che le unità immobiliari presenti nel condominio sono a posto dal punto di vista urbanistico e catastale (requisiti richiesti per accedere al superbonus).
 

marcanto

Membro Senior
Professionista
..... le unità immobiliari presenti nel condominio sono a posto dal punto di vista urbanistico e catastale (requisiti richiesti per accedere al superbonus).
Meglio specificare
Non è un "requisito richiesto"
per l'accesso al 110
Diciamo che sarebbe preferibile nell'interesse del/i committenti che non vi siano irregolarità.

È già da più di 1 anno che non è più richiesta l'asseverazione della regolarità urbanistica, la quale non incide più sul riconoscimento delle agevolazioni, irrilevante sotto gli aspetti fiscali degli interventi.
Ma in presenza di irregolarità restano impregiudicate le responsabilità edilizie e urbanistiche.
 

milano

Membro Attivo
il responsabile della commessa prima redige, o fa redigere l' Attestato delle Prestazioni Energetiche (APE) dell'edificio nello stato in cui si trova. Il programma già da delle indicazioni su cosa agire per far migliorare la classe energetica dell'edificio analizzato. A questo punto si ripete l'APE come se gli interventi suggeriti (trainanti e trainati) fossero stati eseguiti e, se risulta un salto di almeno due classi. quindi si parte per vedere quanto costano tali lavori, e se le aziende accettano la cessione del loro credito nei confronti del condominio e, per alcuni interventi trainati personali, nei confronti dei condomini. C'è tutta una procedura da intraprendere perché questi lavori subiscono un controllo tecnico da parte di Enea, mentre il controllo dei documenti contabili li fa l'Agenzia delle Entrate. Quindi il responsabile garantisce che ha controllato che le unità immobiliari presenti nel condominio sono a posto dal punto di vista urbanistico e catastale (requisiti richiesti per accedere al superbonus).
grazie mille per la chiarezza vittorievic
 

vittorievic

Membro Senior
Proprietario Casa
È già da più di 1 anno che non è più richiesta l'asseverazione della regolarità urbanistica, la quale non incide più sul riconoscimento delle agevolazioni, irrilevante sotto gli aspetti fiscali degli interventi.
Infatti in edilizia esistono due tipologie di abusi: formali; sostanziali.
L'abuso formale non preoccupa perché presuppone che l'intervento sia stato realizzato in assenza di titolo ma presenta comunque la cosiddetta "doppia conformità" (alla data di realizzazione dell'intervento e a quella di regolarizzazione).
Preoccupa di più l'abuso sostanziale. In questo caso, benché il superbonus non decade in presenza di un abuso (è prevista una speciale deroga all'art. 49 del Testo Unico Edilizia), ci si potrebbe ritrovare nella paradossale situazione di fruire di una detrazione fiscale su un'opera sulla quale può essere emessa un'ordinanza di demolizione e cui si possono applicare anche sanzioni di natura penale.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
In questo caso, benché il superbonus non decade in presenza di un abuso (è prevista una speciale deroga all'art. 49 del Testo Unico Edilizia), ci si potrebbe ritrovare nella paradossale
Personalmente ho seguito solo all'inizio la vicenda: quindi mi posso sbagliare.

Ma avevo inteso che per snellire le domande e pratiche il tecnico asseveratore non era più tenuto a fare preliminarmente la verifica della conformità. Ma tale deroga credevo si limitasse agli obblighi dell'asseveratore, facendo comunque ricadere in capo ai contribuenti le conseguenze della presenza di abusi.... (non sanati), compresa la restituzione di eventuali bonus goduti.

Di paradossale, a parer mio, resta quindi la deroga tout court
 

marcanto

Membro Senior
Professionista
Ma avevo inteso che per snellire le domande e pratiche il tecnico asseveratore non era più tenuto a fare preliminarmente la verifica della conformità. Ma tale deroga credevo si limitasse agli obblighi dell'asseveratore, facendo comunque ricadere in capo ai contribuenti le conseguenze della presenza di abusi.... (non sanati), compresa la restituzione di eventuali bonus goduti.
si è cosi, ma è anche quello che indicavo prima.
Fermo restando
"....in presenza di irregolarità restano impregiudicate le responsabilità edilizie e urbanistiche."
In parole povere in presenza di abuso il responsabile ne rimane sempre e in ogni caso perseguibile.

di recente è stata emessa una sentenza del TAR Campania
è sentenza di primo grado ma è comunque un riferimento
> un privato presentava pratica edilizia per il 110, il comune ne impediva l'inizio dei lavori perchè gli interventi si dovevano realizzare su parti completamente abusive (forse non sanabili) oppure una buana parte dell'immobile era abusiva .......ho letto solo parte della sentenza.
Configurandosi, quindi, il caso più grave
"ci si potrebbe ritrovare nella paradossale situazione di fruire di una detrazione fiscale su un'opera sulla quale può essere emessa un'ordinanza di demolizione e cui si possono applicare anche sanzioni di natura penale."

In buona sostanza è sempre opportuno valutare l’entità dell'abuso, benché sia previsto uno "snellimento" delle procedure.
 
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