Gatta

Membro Attivo
Veniamo ad un argomento che mi sembra importante per averne discusso in una recente assemblea in sede di confema dell'Amministratore.

Ora, come sappiamo, il codice civile (art.1136/4) contempla soltanto le ipotesi di nomina e revoca dell'amm.re. Quid juris nel caso della conferma?

Una ricerca ha evidenziato una sentenza recente (Tribunale di Roma,n.10701,15.5.2009) che ha ritenuto sufficiente la maggioranza prevista dal terzo comma del 1136 (un terzo dei partecipanti colla rappresentnza di almeno 334 millesimi): nella motivazione è stato precisato che questa fattispecie (conferma) è ben diversa da quella della nomina e revoca (per cui, come noto, sono previste le maggioranze del secondo comma).

Ubi lex (o judex)...
Un cordiale saluto.
Gatta
i.
 

carlor

Nuovo Iscritto
Volevo commentare dicendo che il c.c. all'art. 1136 prescrive non "334 millesimi", ma "un terzo del valore dell'edificio".
La legislazione italiana è complessa, quindi è necessaria la precisione nel citare gli articoli di legge
 

Gatta

Membro Attivo
carlor;14526 ha scritto:
Volevo commentare dicendo che il c.c. all'art. 1136 prescrive non "334 millesimi", ma "un terzo del valore dell'edificio".
La legislazione italiana è complessa, quindi è necessaria la precisione nel citare gli articoli di legge
 

Gatta

Membro Attivo
Non capisco questa specie di appunto.
Che la legislazione sia complessa,mi trovi d'accordo.
Ma vorrei sapere,fermo restando che il cod.civ.parla di un terzo,come detto,che cosa cambierebbe se questo terzo si sostanzia in 334millesimi? O forse non è vero?
Gatta
 

Marco Giovannelli

Membro dello Staff
Professionista
secondo me la differenza sta che i millesimi non hanno cifre decimali e viene arrotondato! cmq aspettiamo che gli esperti in questa materia ci rispondano!

cmq ottimo articolo!!

saluti
 

ralf

Nuovo Iscritto
Ciao Marco, potrebbe essere così vediamo:daccordo: Quì nel profondo nord piove a dirotto, veramente erano anni che non si vedeva una primavera del genere, siete più fortunati voi della Capitale :D:D
 

Gatta

Membro Attivo
Non voglio polemizzare con l'utente carlor che,praticamente,mi ricorda che occorre precisione (?) nel citare le norme di legge.Avrei preferito un tono più garbato.
Comunque è noto che il valore dell'edificio condominiale viene considerato uguale a mille.Tanto per ripartire diritti ed obblighi tra tutti i condòmini.La proprietà per l'appunto viene espressa in relazione al detto valore globale i cui elementi costituiscono i millesimi.
All'uopo viene redatta una tabella appostita.
"Le tabelle millesimali rappresentano le quote di proprietà nel condominio, espresso come rapporto fra il valore di ciascuna unità ed il valore dell'intero edificio, fatto uguale a 1000(da qui il nome)"(Da Rivista Condominio).
La materia è regolata dagli artt.1128,1123 cc e 68 disp.att.
In particolare il secondo comma dell'art.68 disp.att.precisa:"I valori dei piani o delle porzioni di piano, ragguagliati a quello dell'intero edificio, devono essere espressi in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio."
Pertanto rettamente dottrina e giurisprudenza nell'ipotesi del terzo parlano di 334millesimi.
Gatta
 

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