Gatta
Membro Attivo
Veniamo ad un argomento che mi sembra importante per averne discusso in una recente assemblea in sede di confema dell'Amministratore.
Ora, come sappiamo, il codice civile (art.1136/4) contempla soltanto le ipotesi di nomina e revoca dell'amm.re. Quid juris nel caso della conferma?
Una ricerca ha evidenziato una sentenza recente (Tribunale di Roma,n.10701,15.5.2009) che ha ritenuto sufficiente la maggioranza prevista dal terzo comma del 1136 (un terzo dei partecipanti colla rappresentnza di almeno 334 millesimi): nella motivazione è stato precisato che questa fattispecie (conferma) è ben diversa da quella della nomina e revoca (per cui, come noto, sono previste le maggioranze del secondo comma).
Ubi lex (o judex)...
Un cordiale saluto.
Gatta
i.
Ora, come sappiamo, il codice civile (art.1136/4) contempla soltanto le ipotesi di nomina e revoca dell'amm.re. Quid juris nel caso della conferma?
Una ricerca ha evidenziato una sentenza recente (Tribunale di Roma,n.10701,15.5.2009) che ha ritenuto sufficiente la maggioranza prevista dal terzo comma del 1136 (un terzo dei partecipanti colla rappresentnza di almeno 334 millesimi): nella motivazione è stato precisato che questa fattispecie (conferma) è ben diversa da quella della nomina e revoca (per cui, come noto, sono previste le maggioranze del secondo comma).
Ubi lex (o judex)...
Un cordiale saluto.
Gatta
i.