Buongiorno a tutti,
Spero di dare anch'io un pò di contributo, bisogna fare alcune precisazioni.
Per la nomina dell'Amministratore l'art. 1136 al 2° comma stabilisce che c'è bisogno della maggioranza dei Condomini ed almeno la metà più uno dei millesimi ed il 4° comma.precisa le maggioranze per la nomina e la revoca. Con ciò, nelle decisioni condominiali, c'è bisogno sempre della doppia maggioranza, anche se, in seconda convocazione, diminuiscono.
Il codice civile stabilisce all'art. 1129, che il mandato è per un anno ed alla scadenza bisogna approvare la nomina, infatti, per la riconferma, l'art. 1136 non la menziona. ed nelle Assemblea Ordinarie viene preso per tale scopo il 2° comma dell'art.1136, cioè la metà più uno e la maggioranza dei presenti.
La recente sentenza, che ha menzionato Gatta, del Tribunale di Roma,( n.10701,15.5.2009) che ha ritenuto sufficiente la maggioranza prevista dal terzo comma del 1136 (un terzo dei partecipanti colla rappresentanza di almeno 334 millesimi): nella motivazione è stato precisato che questa fattispecie (conferma) è ben diversa da quella della nomina e revoca (per cui, come noto, sono previste le maggioranze del secondo comma).
Non mi trova d'accordo in quanto la doppia maggioranza cerca di tutelare anche le minoranze, ad esempio un proprietario che ha Mill. 350,00, questi non può decidere per tutti.
Prendo atto della sentenza e mi informerò perchè molto probabilmente in sede di Assemblea non ci sono state delle proposte di nomina (mill.501,00) e non essendoci, il giudice ha ritenuto valida la riconferma dell'amministratore in quanto sarebbe rimasto ugualmente ad interim per mancanza del sostituto.
Questo è un mio modesto parere