Allora i nuclei sono:
1 - madre con due figli;
2 - suo compagno;
3 - altro figlio, residente da diversi anni all'estero;
4 - figlia con suo compagno e due figli, assieme alla nonna, madre della madre.
Il fabbricato è composto da un piano seminterrato dove vive l'ultimo nucleo e piano terra e primo dove vivono gli altri nuclei, tranne il 3 che quando rientra con la compagna è ospite dal padre.
Per quanto concerne ai fini della dichiarazione ISEE come stabilito dalla Circolare n. 17 del 18/12/2014 articolo 3: " Viene confermato il principio che del nucleo familiare fanno parte i componenti della famiglia anagrafica alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (di seguito denominata DSU).
Viene inoltre confermato il principio che i coniugi fanno parte del medesimo nucleo familiare anche se hanno una diversa residenza anagrafica, con l’eccezione, in quest’ultimo caso, del verificarsi di condizioni particolari (ad esempio, separazione, cessazione degli effetti civili del matrimonio, vedasi art. 3, comma 3).
Per le ipotesi di diversa residenza i coniugi devono scegliere di comune accordo la residenza familiare. In caso di mancato accordo questa è individuata nell’ultima residenza comuneovvero, in assenza di una residenza comune, in quella del coniuge di maggior durata.
Inoltre, deve essere indicato nella DSU anche il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini
italiani residenti all’estero (AIRE), poiché questo ai fini ISEE viene attratto nel nucleo dell’altro coniuge. In questo caso occorre necessariamente prendere a riferimento lo stato di famiglia del coniuge residente in Italia.
Viene ribadito, inoltre, il principio secondo cui i figli minori di anni 18 fanno sempre parte del nucleo familiare del genitore con il quale convivono, e secondo cui il minore in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell’affidatario, ancorché risulti nella famiglia anagrafica del genitore.
I minori in affidamento temporaneo, invece, sono considerati nuclei familiari a sé stanti, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo. Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante.
L’appartenenza al nucleo dei soggetti a carico ai fini IRPEF non conviventi viene ristretta ai soli figli maggiorenni non coniugati e senza prole.
Il figlio maggiorenne a carico ai fini IRPEF dei genitori ma non convivente con loro, a meno che non abbia costituito un nuovo nucleo familiare (cioè non sia coniugato e non abbia figli), fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso in cui i genitori non appartengano allo stesso nucleo, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, può scegliere di far parte del nucleo di uno dei due genitori.
Per le persone in convivenza anagrafica, ovvero coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, si confermano, in via generale, le disposizioni previgenti, per le quali i soggetti in tale condizione fanno nucleo a sé stante. Tuttavia se sono coniugati fanno parte del nucleo familiare del coniuge secondo le regole precedentemente descritte.
Nei casi di convivenza anagrafica, il figlio minorenne fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo il caso di minore in affidamento e collocato presso comunità poiché in tal caso il minorenne è considerato nucleo familiare a se stante.
Se nella stessa convivenza anagrafica vi è un genitore con figlio minore, entrambi fanno parte dello stesso nucleo familiare."
Quindi in breve nella Dichiarazione ISEE fanno parte dello stesso nucleo familiare tutte le persone che sono a carico IRPFE (nello specifico rileggetevi l'articolo soprascritto) del soggetto dichiarante e in più quello anagrafico (anche se son coniugati ed il coniuge ha una residenza diversa da quella dell'altro coniuge).