frami

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Proprietario Casa
Salve a tutti. Ho intenzione di chiedere di poter installare un montascale condominiale, (causa un famigliare incapace di salire le scale per affaticamento fisico). Vado per ipotesi che l'assemblea non accetti la proposta, io in qualità di condomino proprietario di un'unità del condòminio, per legge non possono impedire che venga installato il suddetto montascale. La mia domanda è: nel caso decidessi di farlo installare comunque a mie spese, possono lo stesso usufruirne anche gli altri condòmini? Grazie a chi si prenderà il tempo di darmi delle risposte.
 

frami

Membro Attivo
Proprietario Casa
Grazie per la risposta Franci63, ma sorge un'altra domanda. Mettiamo il caso che un domani dovesse succedere che un'altro condomino fosse costretto ad aver bisogno del montascale per via di un suo stato di malattia, come si verrebbe a svolgere la questione? Sarei costretto a farglielo usare. Di nuovo grazie, e a risentirci.
 

Franci63

Membro Storico
Proprietario Casa
Mettiamo il caso che un domani dovesse succedere che un'altro condomino fosse costretto ad aver bisogno del montascale per via di un suo stato di malattia, come si verrebbe a svolgere la questione? Sarei costretto a farglielo usare
Si, ma solo dietro corresponsione di una parte della spesa da te sostenuta
 

vittorievic

Membro Senior
Proprietario Casa
l’installazione di un ascensore in un edificio che ne è privo, costituisce una innovazione, come indicato nell’art. 1120 del c.c.
L’installazione di un ascensore in un condominio da parte di uno o più condomini non è in contrasto con la giurisprudenza essendo un’opera suscettibile di utilizzazione separata purché sia garantito il subentro degli altri condomini e non venga impedito l’utilizzo della proprietà di qualche condomino.
Chi subentra in un successivo momento paga la sua quota di ingresso secondo l' articolo 1121, comma 3, Codice civile. In pratica costo di costruzione rivalutato al momento dell'ingresso nella proprietà + le spese di straordinaria manutenzione - il deprezzamento per lo stato d'uso.
Le quote di partecipazione va divisa secondo l'art. 1124 c.c.: per metà secondo i millesimi di proprietà degli appartamenti e per metà secondo l'altezza dal piano zero.
Quando si è in diversi utenti la gestione dell'ascensore/elevatore va affidata ad un amministratore magari lo stesso che amministra il condominio, con la accortezza in questo caso di tenere separate le due gestioni.
 

queenalexa

Membro Attivo
Proprietario Casa
Tanto per integrare "terra terra":
il condominio non può opporsi all'abbattimento di barriere architettoniche anche se comportano sacrificio risibile come il taglio delle scale (che devono comunque essere sicure e praticabili).
L'ascensore deve essere munito di apposita chiave sia dentro la cabina sia al richiamo dei piani e deve avere una sua propria fonte di energia (cioè il suo contatore). La chiave è di esclusivo uso dei proprietari dell'ascensore.
E' consigliabile apporre targhetta al piano zero di imbarco con la scritta "ascensore non condominiale" o "ascensore privato" per evitare problemi con disabili "esterni" o altro tipo di persone
Altresi consigliabile far risultare in qualche verbale di assemblea il numero delle quote acquistate, quelle rimaste libere, il prezzo e chi si è fatto carico delle quote di condomini non partecipanti (e quindi in futuro andrà pagato a costui l'acquisto della quota). Chi in futuro vorrà associarsi avrà quindi gli elementi di calcolo per arrivare alla somma necessaria all'acquisto della quota.
Sottolineare in tale verbale se l'installazione ha goduto di una qualche agevolazione tipo IVA al 4%, finanziamenti comunali etc etc
 

vittorievic

Membro Senior
Proprietario Casa
sacrificio risibile
??? che fa ridere? forse volevi dire "di non poco conto". Le scale devono essere praticabili in sicurezza da tutti, ma soprattutto devono consentire il passaggio di una barella con i lettighieri. Questo è il problema. Personalmente ho visto che per installare degli ascensori minuscoli dove non ci entra una sedia a rotelle aperta, o non c'é posto per l'accompagnatore del disabile, si sono ridotte parte delle scale, dal piano terra all'ultimo piano, a 50 cm di larghezza.
Altresi consigliabile far risultare in qualche verbale di assemblea il numero delle quote acquistate, quelle rimaste libere, il prezzo e chi si è fatto carico delle quote di condomini non partecipanti (e quindi in futuro andrà pagato a costui l'acquisto della quota).
di quale assemblea? non certo condominiale di tutto il palazzo. Si deve indire una assemblea tra tutti coloro che intendono partecipare finanziariamente alla costruzione dell'ascensore. Le quote di partecipazione iniziale o di ingresso post installazione sono decise dal c.c. a meno che tutti i partecipanti decidano diversamente.
 

queenalexa

Membro Attivo
Proprietario Casa
Se uno vuole fare polemica qualunque cosa può essere travisata e buttata in polemica.
Di norma si calcola la "quota ascensore" come se tutti dovessero parteciparvi e quindi CC, millesimi etc etc. La ditta che fa i lavori vuole essere pagata per l'intero e non aspetta che qualcuno si associ dopo, dopo, dopo...
Le quote di chi non partecipa chi le paga? Qui ci sono vari metodi che devono essere chiari sin dall'inizio. Questo perchè chi vuole associarsi in seguito sappia a chi e quanto da pagare.
Per questo motivo alcuni amministratori inseriscono questi elementi nel varbale di una assemblea condominiale affinchè rimanga traccia per tutti compresi coloro che acquisteranno un appartamento ...dopo.
Risibile significa di poco conto.
Se i gradini sono larghi m.1,20 un taglio di cm 15 è risibile. Se il gradino è cm 80 (cioè il minimo sindacale), un taglio di 15 cm comporta che la scala non è più praticabile (come ho sottolineato) e quindi vanno cercate altre modalità di installazione.
Se siamo qui per mettere a disposizione esperienza e conoscenza va bene ma se siamo qui per becchettarci su estrapolazioni a comodo la cosa diventa...risibile
 

vittorievic

Membro Senior
Proprietario Casa
Se uno vuole fare polemica qualunque cosa può essere travisata e buttata in polemica.
non era mia intenzione fare polemiche: volevo portare la mia esperienza personale.
Sono comproprietario di una unità immobiliare in un supercondominio edificato nel 1952 costituito da tre palazzi di 5 piani fuori terra, con ciascuno 3 scale, con due appartamenti per piano, non forniti di ascensori. Scale larghe 1,0 m, prive di tromba: esiste una anima centrale in c.a. dove si agganciano i ferri delle solette inclinate delle scale.
Venticinque anni fa si propose di mettere degli ascensori/elevatori esterni da installare tra i balconi presenti sulla facciata posteriore degli edifici per poter avere il piano di sbarco alla stessa altezza del solaio di calpestio. Fu scartata la soluzione di installare gli ascensori/elevatori sul prospetto anteriore dove ci sono gli ingressi con le scale perché i macchinari si sarebbero fermati sul pianerottolo di riposo anziché di arrivo.
La proposta di fare ascensori condominiali fu bocciata perché il piano rialzato è il piano zero; quelli del primo ed anche del secondo piano non erano interessati, quelli del terzo piano visto il costo di installazione tentennavano, solo quelli del quarto ed ultimo piano erano i più convinti.
Morale della favola gli ascensori sono stati installati a spese di coloro che decisero di partecipare: ci sono ascensori/elevatori con soli 2 proprietari e ci sono ascensori con anche 5 proprietari. L'amministratore ha suddiviso il costo scala per scala, perché ogni scala costituiva un condominio parziale, usando l'art. 1124 perché l'elevatore costituiva una innovazione soggetta ad uso separato. Un solo caso di portatore di handicap che ha fatto beneficiare coloro che abitavano nella stessa scala (quella dei 5 proprietari che praticamente con il costo di una vacanza di una settimana in albergo per 4 persone si sono fatti l'elevatore). Dopo 20 anni 2 ingressi tardivi che hanno pagato la loro quota come previsto dall'art. 1121 del c.c. La amministrazione degli ascensori/elevatori è stata affidata allo stesso amministratore che amministra il supercondominio: il suo compenso è pagato dai proprietari degli ascensori. Siccome i proprietari degli ascensori sono meno della metà del totale dei condomini, per approvare il bilancio ascensori l'amministratore indice una assemblea per ogni palazzo raggruppando tre condomini parziali alla volta.
Come vedi fare delle tabelle millesimali teoriche sulla proprietà degli ascensori come se questi fossero condominiali non serve perché la tabella che verrà sempre usata è quella determinata dallo stato di fatto, scala per scala.
Inoltre la quota di ingresso successivo nella proprietà varia continuamente perché vetustà e spese di manutenzione straordinaria non si compensano tra di loro, mentre il costo di costruzione rivalutato cresce ogni anno.
 

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