arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
Comunque, il fatto solo di aver pagato la successione e aver iscritto il terreno tra le proprie proprietà, da' diritto di interrompere il periodo utile per usucapire il bene. Successivamente un accordo con chi l'utilizza, non sarebbe male. Per rendere legittimo l'usucapione, non scordiamoci che vi deve essere l'esclusivita'. Ovvero ogni altro deve esserne escluso. Per questo chi lo vuole, deve chiudere il terreno e utilizzarlo a solo suo esclusivo dominio.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Comunque, il fatto solo di aver pagato la successione e aver iscritto il terreno tra le proprie proprietà, da' diritto di interrompere il periodo utile per usucapire il bene.
Non credo sia sufficiente,

La Suprema Corte con la pronuncia del 26 maggio 2010, n. 13002, si è preoccupata di precisare i requisiti dell’usucapione richiamando, in primo luogo, il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di animus possidendi.
L’animus possidendi (cioè l’intenzione di esercitare il potere sulla cosa come un proprietario), ai sensi dell’art. 1141 c.c. si presume in colui che esercita il potere di fatto sulla cosa corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà o altro diritto reale indipendentemente dall’esistenza del relativo diritto o dalla conoscenza del diritto altrui.
In sostanza, quindi, ai fini dell’usucapione, l’animus rem sibi habendi non deve necessariamente consistere nella convinzione di esercitare un potere di fatto essendo titolare del relativo diritto e, a conferma della statuizione contenuta nella sentenza richiamata, si può affermare che la buona fede non è un requisito necessario ai fini dell’usucapione.
E’ bene però ricordare che il possesso deve consistere nel pacifico godimento del bene determinato dal comportamento acquiescente del proprietario. Inoltre, il possesso dei beni immobili deve essere non solo continuato, ininterrotto e pacifico, ma anche pubblico ed esercitato coscientemente (in tal senso Cass. n. 6314/2003). Dopo aver brevemente riepilogato i requisiti richiesti dal nostro ordinamento per la realizzazione del possesso utile per l’usucapione, veniamo ad esaminare quelli che secondo la C orte di Cassazione sono gli atti dotati di efficacia interruttiva del possesso. Con il rinvio fatto dall’art. 1165 c.c. all’art. 2943 c.c. la legge elenca tassativamente gli atti interruttivi, con la conseguenza che non è consentito attribuire efficacia interruttiva ad atti diversi da quelli stabiliti dalla norma in ultimo citata: pertanto, non può riconoscersi efficacia interruttiva del possesso se non ad atti diretti ad ottenere per via giudiziale la privazione del possesso da parte del possessore usucapente, con esclusione quindi di efficacia interruttiva ad atti come la diffida o la messa in mora (ovvero a quelli utilizzati nella sentenza citata: ordinanza di sgombero, difese dell’A mministrazione in giudizi promossi avverso le relative ordinanze di sgombero).
Soltanto gli atti giudiziali, sia nell’ipotesi di domanda giudiziale che in quella di atto
conservativo o esecutivo, giovano quindi a interrompere l’usucapione: la notifica dell’atto di citazione con la quale venga richiesta la consegna di tutti i beni immobili dei quali si vanti un diritto dominicale (Trib. Monza 4/1/05), l’azione di rivendica (Cass. 9845/03), l’azione petitoria, ancorché irritualmente esperita nel giudizio possessorio (Cass. n. 379/95). Inoltre,è bene ricordare che le azioni possessorie e quelle cautelari hanno efficacia interruttiva del possesso anche in caso di rigetto delle domande.
...

avv. Elisabetta Scotti - socio I.R.C.A.T.
http://www.newspages.it/stampa.asp?id_mess=5539
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
sentenza citata: ordinanza di sgombero,
in questo specifico caso è così. Non si può prendere le cose di un altro e metterle alla porta. Qui si parla di un terreno aperto che il proprietario può chiudere in qualsiasi momento. Nel momento in cui il successore alla proprietà paga le tasse di successione, iscrive la proprietà sui registri immobiliari, è sufficiente già questo ad interrompere i tempi dell'usufrutto. Dato che il pacifico godimento non c'è più con il comportamento operato dal nuovo proprietario. Certamente se il

pacifico godimento del bene determinato dal comportamento acquiescente del proprietario

continua allora si può riconteggiare il tempo per operare l'usufrutto.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
in questo specifico caso è così. Non si può prendere le cose di un altro e metterle alla porta. Qui si parla di un terreno aperto che il proprietario può chiudere in qualsiasi momento. Nel momento in cui il successore alla proprietà paga le tasse di successione, iscrive la proprietà sui registri immobiliari, è sufficiente già questo ad interrompere i tempi dell'usufrutto. Dato che il pacifico godimento non c'è più con il comportamento operato dal nuovo proprietario. Certamente se il

continua allora si può riconteggiare il tempo per operare l'usufrutto.
Fai tu come preferisci, io ho postato delle sentenze le quali affermano che;

- Soltanto gli atti giudiziali, sia nell’ipotesi di domanda giudiziale che in quella di atto conservativo o esecutivo, giovano quindi a interrompere l’usucapione:

Personalmente, e scusa che uso questo temine, me ne frega nulla a me, non sono parte in causa, per cui io cerco di fornire più notizie a chi chiede, senza pretendere nulla.

Lo stesso fai tu e posso comprendere, anche se non condivido il tuo punto di vista, ma alla fine sarà sempre un Giudice a decretare se un individuo ha ottenuto o no l'usucapione della proprietà da lui occupata per il tempo previsto.
Noi frequentatori di un Forum non abbiamo questo potere.
Ma abbiamo solamente la facoltà di esprimere dei pareri ma non delle Sentenze.
 
J

JERRY48

Ospite
Io invece sono del parere che il nuovo proprietario, possa innanzitutto riappropriarsi del bene che un estraneo sta utilizzando, e quì non ci piove, li ha pagati sono stati registrati e nello stesso tempo interrompere i famosi 20 anni.
Ipotesi: il nuovo proprietario ha un suo terreno confinante con quello acquistato, voglio vedere se l'usucapente continuerà ad esercitare la famosa pacificità dell'animus possidendi!!!
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Io invece sono del parere che il nuovo proprietario, possa innanzitutto riappropriarsi del bene che un estraneo sta utilizzando, e quì non ci piove, li ha pagati sono stati registrati e nello stesso tempo interrompere i famosi 20 anni.
Ipotesi: il nuovo proprietario ha un suo terreno confinante con quello acquistato, voglio vedere se l'usucapente continuerà ad esercitare la famosa pacificità dell'animus possidendi!!!
Ma certamente, ma questo non avverrà in modo automatico come detto da Arciera solo di aver pagato la successione e aver iscritto il terreno tra le proprie proprietà, ma dovrà far valere il suo titolo prima della scadenza dei periodo stabilito dall'usucapione, ovvero interromperlo in qualche maniera, in primis con una Lettera raccomandata e poi, non avendo soddisfazione, dovrà agire come previsto dalla Sentenza che avevo postato.
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
Ma quanto la fai difficile! Una sentenza si differenzia da un'altra per il semplice fatto che sono casi diversi. Tu hai portato una situazione differente. La' abbiamo un uso esclusivo. Qua in terreno aperto dove possono camminare tutti. Se stiamo alla tua ipotesi i terreni intorno ai paesi, oramai utilizzati da pochissime famiglie potrebbero essere usucapiti da queste? Non basta l'utilizzo. Ci vuole l'uso esclusivo. Se li devono chiudere e non farci entrare nessuno. Devono essere riconosciuti da tutti come padroni. Ci vuole la signoria su questi terreni, come sui fabbricati e le cose mobili. T'e capii?
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
Non sono sicura, in base alla mia esperienza direi che si deve riconteggiare da capo. Così almeno dice il geometra che si interessa di queste faccende. Ma che paga e poi si disinteressa totalmente...se la è andata proprio a cercare!!
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Ci vuole la signoria su questi terreni, come sui fabbricati e le cose mobili. T'e capii?
Perchè i terreni secondo te sono cose mobili?
Ossia se io transito da un terreno per almeno 20 anni senza che nessuno me lo impedisca, posso usucapire il passaggio, ovvero diviene una servitù di passaggio, chiaro o no?

La servitù di passaggio, laddove siano presenti i solchi o comunque degli elementi che caratterizzino come visibile il percorso utilizzato nel corso del tempo, rappresenta un esempio classico di servitù apparente acquistabile per usucapione.
http://www.lavorincasa.it/articoli/in/normative/usucapione-di-una-servitu/
 
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