L’incarico è un contratto con il quale, con riferimento alla mediazione, il venditore autorizza l’agente immobiliare a reperire clienti ai quali proporre il suo immobile in vendita. Lo autorizza pertanto a reperire la documentazione e le informazioni occorrenti per il buon esito dell’affare, ad accompagnare i clienti in visita, ecc…insomma a svolgere tutte quelle attività necessarie al mediatore per raggiungere l’obiettivo dell’incarico stesso. L’incarico non determina un rapporto di collaborazione, nè di dipendenza, nè di rappresentanza tra le parti (cfr. art 1754 cc).
Il mandato invece è ” l’accordo mediante il quale una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto di un’altra parte (mandante)”. Il contratto di mandato può essere stipulato con o senza rappresentanza.
Nel secondo caso il mandatario agisce in nome proprio, acquista i diritti ed assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato.
Nel primo caso il mandatario agirà in nome e per conto del mandante, a tal fine il mandante conferirà al mandatario una procura, destinata a regolare i rapporti interni tra mandate e mandatario. Gli effetti giuridici degli atti compiuti dal mandatario (con rappresentanza) ricadranno nella sfera giuridica del mandante.
In questo caso il “mediatore” (che non è più tale) agisce per conto di una sola parte, il venditore ed ha diritto a ricevere il compenso soltanto da quest’ultimo (cfr art. 1754 cc).