Cia

Membro Attivo
Proprietario Casa
Sto per stipulare il rogito per l'acquisto di un appartamento pagato da me e da intestare a mia figlia (sua prima casa). Vorrei che dagli atti risultasse a futura memoria e per la salvaguardia degli altri eredi che l'appartamento è stato acquistato con i miei soldi. Per cui, fermo restando che la cosa può essere inserita dal notaio nel rogito, come è meglio procedere in pratica per i versamenti? Vale a dire:

a - assegno del mio conto corrente intestato a mia figlia e da lei girato al venditore;
b - assegno circolare intestato a mia figlia e da lei girato al venditore;
(queste due modalità vanno a cozzare però con la non trasferibilità del titolo?)
c - assegno del mio conto corrente intestato direttamente al venditore;
d - assegno circolare intestato direttamente al venditore;
(con queste due modalità non risulterebbe da dove a mia figlia derivi il danaro per l'acquisto, se non dal rogito).
In parole povere, vorrei che fosse ben chiara la dinamica del pagamento.
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Ti consiglio di intestare gli assegni a tua figlia, la quale provvederà a corrispondere l'importo al venditore. Per ogni assegno sarebbe opportuno farti fare una ricevuta con l'indicazione dell'assegno e del motivo della donazione. Questa è una prova che l'importo fa parte della sua quota di legittima.
 

essezeta67

Membro Senior
Proprietario Casa
Su un atto notarile in cui la madre pagava alla figlia la sua prima casa viene riportata la seguente dicitura:
il sig. Venditore vende con ogni garanzia di legge in fatto ed in diritto alla signora Madre che dichiara di stipulare con effetti a favore del terzo, ai sensi dell'art. 1411 c.c. in modo tale che la propria figlia sig. Figlia possa aderire e profittare dei diritti di proprietà sul bene immobile sito a......ecc. ecc. costituito da .....ecc. ecc.
La sig. Figlia dichiara di voler aderire ed accettare profittando del contratto come sopra stipulato in modo che la prestazione vada a suo beneficio per tutto quanto riguarda i cespiti sopra indicati.
.........(articoli vari dell'atto notarile)
L'acquirente sig.ra Figlia chiede le agevolazioni fiscali previste dall'artt...(agevolazioni prima casa).

Gli assegni circolari e bancari sono stati fatti ovviamente tutti dalla madre (la figlia ha 19 anni ed è studentessa universitaria) con beneficiario il venditore.
Se il tutto può esserti di utilità.... Saluti.
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Nel caso specifico, l'operazione si configura come una donazione “indiretta” non del denaro, bensì dell’immobile acquistato in parte con denaro altrui (cia). Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza infatti, in caso di acquisto di immobile con denaro proprio da Cia alla figlia si ha donazione indiretta non già del denaro ma dell’immobile, . Ne discende che, in caso di collazione, secondo le previsioni dell’articolo 737 del Codice civile, oggetto sarà l’immobile e non il denaro impiegato per il suo acquisto (Corte di cassazione 17805 del 12 ottobre 2012). Pertanto, la compravendita immobiliare, pur concretizzando una donazione indiretta rimane tale a tutti gli effetti, giuridici e fiscali. Del resto l’articolo 1, comma 4-bis, del vigente Dlgs 346/1990 (Tus) stabilisce espressamente che, ferma restando l’applicazione dell’imposta anche alle liberalità indirette risultanti da atti sottoposti a registrazione, l’imposta non opera nei casi di donazione o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari, qualora per l’atto sia prevista l’applicazione dell’imposta di registro o IVA. Sicché, in buona sostanza, nel caso prospettato da "cia" la donazione indiretta è giuridicamente ineccepibile e fra l'altro non subisce imposizione.
 

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