Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Non sapevamo neppure che per mio padre i 12 anni e mezzo si erano compiuti a giugno 1965 e che in quel mese, aveva stipulato. Forse non fece neppure in tempo a dircelo perché a Novembre dello stesso anno morì. E per rendere il quadro completo, gli era stata attribuita catastalmente un alloggio distante 500 metri da quello effettivo. Dalla Provincia di Roma, sono riuscito a venire a capi della situazione ingarbugliata a Torino in "soli" 3 anni dalla morte di mia madre (2009) che non sapeva altro se non di aver pagato i ratei del riscatto fino al 25 anno
ma questa situazione è ben diversa da quella prospettata
assegnatario di una casa nata a riscatto dell' Inacasa mai riscattata e inoltre non risultano nemmeno mai pagate alcuna rata per non so cosa Inacasa non ha mai mandato bollettini da pagare
l'unica strada percorribile potrebbe essere l'usucapione ma non sono sicuro che l'usucapione possa essere chiesto dagli eredi in nome e per conto di chi, quando era in vita, aveva la possibilità di usucapire.
 

Luigi Barbero

Membro Senior
Proprietario Casa
Io ho descritto la "mia" situazione che per molti assegnatari ex Inacasa era uguale. Molti non sapevano pure delle modalità del riscatto, dei 12 anni e mezzo, del fatto che trascorsi i 25 anni dall' assegnazione nessuno li informava sulle operazioni da compiere per essere effettivi proprietari dell' immobile. D' altra parte, nelle cose italiche, una struttura (Inacasa) che lascia i suoi beni ad un' altra (Gescal) e che a sua volta li lascia alle varie realtà comunali può pensare di lasciare tracce mediante le quali fare ordine e assicurare tranquillità? Ho descritto a Desiree il mio iter perché nel suo post ho notato alcune incertezze e domande inespresse che mi hanno ricordato molto il mio percorso. Però io, per mia estrazione lavorativa, avevo dovuto combattere con la burocrazia lotte molto accanite. Dunque ero allenato. Lei non mi è sembrata tale.
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
l'unica strada percorribile potrebbe essere l'usucapione ma non sono sicuro che l'usucapione possa essere chiesto dagli eredi in nome e per conto di chi, quando era in vita, aveva la possibilità di usucapire.
Quando uno viene a mancare, gli eredi devono presentare la dichiarazione di successione nella quale vanno calendati tutti gli immobili di proprietà, quindi anche quelli usucapiti.
 
O

Ollj

Ospite
ma questa situazione è ben diversa da quella prospettata

l'unica strada percorribile potrebbe essere l'usucapione ma non sono sicuro che l'usucapione possa essere chiesto dagli eredi in nome e per conto di chi, quando era in vita, aveva la possibilità di usucapire.
In linea puramente teorica l'usucapione, per possesso svolto in precedenza dal de cuius, è possibile; infatti ex art.1146 Cc il de cuius trasmette all'erede anche il possesso già svolto.
Il problema è semmai, qualificare correttamente la posizione del de cuius rispetto al bene occupato: deve trattarsi di Possesso uti dominus (nel caso di specie si tratterebbe di una detenzione, quindi non utile l'usucapione; il fatto poi che non sia stato corrisposto canone alcuno non determina l'interversione di legge)
 
Ultima modifica di un moderatore:

Luigi Barbero

Membro Senior
Proprietario Casa
Desiree 59 ha posto il problema. Noi abbiamo provato a darle indicazioni. Lei è "sparita" . Forse non le interessa più la soluzione o forse ha qualcos'altro da fare. In ogni caso: Auguroni anche a lei! Magari ci si rilegge nel 2017?
 
O

Ollj

Ospite
Colui che detiene un immobile non potrà mai usucapirlo in quanto non esercita possesso sul bene. Ciò tuttavia non significa che il detentore, agendo al fine di cambiare la propria posizione iniziale, possa successivamente trasformare la detenzione in possesso uti dominus ed in tal caso iniziare un decorso ventennale utile all'usucapione.
Art.1141 Cc:
"Si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione.
Se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non può acquistare il possesso finché il titolo non venga a essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore. Ciò vale anche per i successori a titolo universale"
 
O

Ollj

Ospite
Chi inizialmente era detentore, compie atti tali da assumere la veste di possessore; ciò si chiama interversione.
Per l'interversione non è sufficente la mancata dazione dei canoni (come su scrissi) .
 

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