ziggy

Membro Attivo
Proprietario Casa
Buonasera a tutti,
Nel condominio dove possiedo un alloggio il giudice ordina in seguito a procedimento d'urgenza il rifacimento del tetto.
Successivamente l'Assemblea si riunisce per deliberare l'incarico al tecnico che si dovrà occupare di redigere il capitolato, nel contempo lo nomina per la revisione dei millesimi.
La mia domanda è questa : considerando la data della sentenza è come se il rifacimento del tetto fosse stato deliberato quel giorno con i millesimi esistenti?
Oppure come vorrebbe qualcuno niente millesimi rivisti niente tetto?
grazie per l'attenzione e per eventuali risposte.
 

Luigi Barbero

Membro Senior
Proprietario Casa
Se tutte le procedure di revisione dei millesimi sono state rispettate (convocazione e validita' dell'assemblea, maggioranze prescritte con i millesimi "attuali", ecc.) I nuovi millesimi, se approvati dall' assemblea, avranno efficacia immediata, salvo delibera assemblea diversa.
 

ziggy

Membro Attivo
Proprietario Casa
Grazie Luigi per le tue risposte che sono chiare,
Ma vedi la storia dei millesimi si trascina da tempo, addirittura anche in tribunale l'avvocato del condominio ha tentato di mettere questo ricatto facendo ovviamente irritare il giudice che ha evidenziato che una cosa era il tetto e un'altra i millesimi.
In sintesi il condominio sostiene che le mansarde ( una è la mia) hanno pochi millesimi e quindi prima hanno cercato di farli rifare solo a noi addirittura stabilendo loro un aggravio di 20 millesimi a mansarda e uno sconto per gli altri di 5 mille si ciascuno.
Dopo la sentenza non essendoci gli estremi per il rifacimento parziale dei millesimi hanno stabilito di rifarli per tutti, su dieci condomini 2 contrari.
Non sono sicura che la maggioranza sia esatta perché se non ricordo male anche con la riforma ci vuole l'unanimità con solo due eccezioni, l'errore o le mutate condizioni , che comunque andrebbero dimostrate .
Sta di fatto che ad oggi la situazione è questa : il capitolato è pronto ma l'assemblea non viene convocata fino a che non ci sono i millesimi rifatti e io di fatto,ma anche un'altra condomina non abbiamo consegnato le mappe.
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
A parere di chi scrive la tabella vigente può ben essere applicata per ripartire le spese urgenti da eseguire

Se esistesse in contemporanea la volontà di rettificare le tabelle e poi assoggettare tutto al conguaglio si tenga conto che l ’approvazione delle nuove tabelle millesimali può essere deliberata dall’assemblea a maggioranza e con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti al condominio che rappresentino quanto meno la metà del valore dell’edificio (500 millesimi). Cassazione n. 3221 del il 12 febbraio 2014.

Insomma a prescindere dal comune pensare ( anche in funzione della nota sentenza delle Sezioni Unite - n. 18477/10- che pure testa valida dopo la riforma ) le tabelle legali di pagamento possono essere approvate a maggioranza se tale nuovo criterio è frutto di un mero asettico calcolo tecnico che trova supporto nel ragionamento sviluppato nella sentenza ultima citata laddove sta scritto “i condomini approvano la tabella che ha determinato il valore dei piani o delle porzioni di piano secondo i criteri stabiliti dalla legge non fanno altro che riconoscere l'esattezza delle operazioni di calcolo della proporzione tra il valore della quota e quello del fabbricato; in sintesi, la misura delle quote risulta determinata in forza di una precisa disposizione di legge. In sostanza in assemblea va ratificato ed approvato quanto emerge da un mero risultato di una operazione tecnica che come tale non puo' dare origine a controversie : se il valore di una cosa è quello che è non c'è motivo di accapigliarsi ; e aggiungasi, se il risultato tecnico ottenuto è conforme al precetto legislativo deve escludersi la necessità di una attività negoziale
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Andando oltre e citando l'avvocato Gallucci_
"Se per l’approvazione a maggioranza è necessario fare riferimento alla sentenza delle Sezioni Unite n.18477/2010 , per revisione e modificazione, invece, basta guardare all’art. 69 disp. att. c.c.
La riforma del condominio, infatti, è intervenuta sia sui quorum deliberativi necessari per aggiornare il contenuto delle tabelle millesimali che per errore o cambiamenti strutturali, non risultino più attuali.
Ciò vale sia nel caso in cui le tabelle millesimali siano contenute in un regolamento assembleare, quanto in un regolamento di origine contrattuale ma di natura assembleare, cosa, quest’ultima, notoriamente possibile (Cass. SS.UU. 30 dicembre 1999 n. 943).
In quest’ambito, la sentenza della Corte di cassazione n. 3221 del 12 febbraio 2014 – in una causa avente ad oggetto ( tra le altre cose ) la contestazione della revisione di tabelle millesimali contenute in un regolamento contrattuale, ribadendo quanto affermato dalle Sezioni Unite nellla sentenza 18477/ 2010 – ha ribadito che con l’approvazione a maggioranza della revisione delle tabelle millesimali “non sono violati gli artt. 1135, 1136 c.c., 68 e 69 disp. att. c.p.c. perché, quand'anche si volesse attribuire ad una delibera che si limita a regolare in modo diverso i criteri di ripartizione delle spese generali, la natura di delibera di modifica dei millesimi, la delibera comunque non doveva essere approvata all'unanimità, ma a semplice maggioranza perché nel condominio, l'atto di approvazione delle tabelle millesimali, come quello di revisione delle stesse, non ha natura negoziale; ne consegue che la revisione delle tabelle (ancorché di origine contrattuale) non deve essere approvata con il consenso unanime dei condomini […], essendo sufficiente la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136, secondo comma (Cass. S.U. 9/8/2010 n. 18477)” (Cass. 12 febbraio 2012 n. 3221).
Ciò, chiaramente, purché la revisione non debba essere intesa quale “diversa convenzione” ai sensi dell’art. 1123, primo comma, c.c. In tal caso, infatti, il consenso di tutti i condomini per modificare il criterio di ripartizione applicabile è necessario, a pena di nullità, perché imposto dalla legge. "
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Art. 69.disposiz attuazione del cc
I comma .I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all'articolo 68 possono essere rettificati o modificati all'unanimità. Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi:
1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;
2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.
II comma :Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi dell'articolo 68, può essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona dell'amministratore. Questi è tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini. L'amministratore che non adempie a quest'obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento degli eventuali danni.
III comma Le norme di cui al presente articolo si applicano per la rettifica o la revisione delle tabelle per la ripartizione delle spese redatte in applicazione dei criteri legali o convenzionali.


Art. 1136.codice civile -Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni.

2 comma : .Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.
 

Luigi Barbero

Membro Senior
Proprietario Casa
Il buon Alessandro Rossi ci ha sciorinato mezzo c.c. e tutte le sentenze intervenute nella materia. Cio' che Ziggy non ci ha detto sono le due cose di primaria importanza: ossia se all'atto dell' acquisto le tabelle e relativo reg.cond. erano menzionate come parte integrante del rogito. Ed inoltre, se queste mansarde sono state modificate profondamente come spazi abitabili, nuove aperture di luci o quanto faccia supporre un maggior godimento da parte dei proprietari rispetto all'origine. Se le due condizioni sono queste (la seconda e' che non vi siano stati aumenti significativi di superficie/volumi) allora il resto del condominio potra' piangere in turco/arabo/serbo/croato ma le tabelle resteranno quelle attuali. Modificabili solo con l'intervento del giudice e di spese non indifferenti per l'entrata in campo del CTU.
 

ziggy

Membro Attivo
Proprietario Casa
Ciao Luigi,
I millesimi non sono contrattuali, Negli anni settanta furono trasformate le soffitte in mansarde e come prevedeva la legge all'unanimità approvarono i nuovi millesimi. Da allora non è cambiato più nulla le due mansarde sono sempre le stesse, nel mio caso che ho acquistato nel 2008 ho rifatto i pavimenti , le porte interne, messo a norma l'impianto elettrico e quello di riscaldamento, insomma nulla che ne abbia modificato la superficie o il volume.
Non abbiamo neppure l'ascensore quindi di non ho neppure un miglior godimento della mia proprietà.
 

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