A parere di chi scrive la tabella vigente può ben essere applicata per ripartire le spese urgenti da eseguire
Se esistesse in contemporanea la volontà di rettificare le tabelle e poi assoggettare tutto al conguaglio si tenga conto che l ’approvazione delle nuove tabelle millesimali può essere deliberata dall’assemblea a maggioranza e con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti al condominio che rappresentino quanto meno la metà del valore dell’edificio (500 millesimi). Cassazione n. 3221 del il 12 febbraio 2014.
Insomma a prescindere dal comune pensare ( anche in funzione della nota sentenza delle Sezioni Unite - n. 18477/10- che pure testa valida dopo la riforma ) le tabelle legali di pagamento possono essere approvate a maggioranza se tale nuovo criterio è frutto di un mero asettico calcolo tecnico che trova supporto nel ragionamento sviluppato nella sentenza ultima citata laddove sta scritto “i condomini approvano la tabella che ha determinato il valore dei piani o delle porzioni di piano secondo i criteri stabiliti dalla legge non fanno altro che riconoscere l'esattezza delle operazioni di calcolo della proporzione tra il valore della quota e quello del fabbricato; in sintesi, la misura delle quote risulta determinata in forza di una precisa disposizione di legge. In sostanza in assemblea va ratificato ed approvato quanto emerge da un mero risultato di una operazione tecnica che come tale non puo' dare origine a controversie : se il valore di una cosa è quello che è non c'è motivo di accapigliarsi ; e aggiungasi, se il risultato tecnico ottenuto è conforme al precetto legislativo deve escludersi la necessità di una attività negoziale
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Andando oltre e citando l'avvocato Gallucci_
"Se per l’approvazione a maggioranza è necessario fare riferimento alla sentenza delle Sezioni Unite n.18477/2010 , per revisione e modificazione, invece, basta guardare all’art. 69 disp. att. c.c.
La riforma del condominio, infatti, è intervenuta sia sui quorum deliberativi necessari per aggiornare il contenuto delle tabelle millesimali che per errore o cambiamenti strutturali, non risultino più attuali.
Ciò vale sia nel caso in cui le tabelle millesimali siano contenute in un regolamento assembleare, quanto in un regolamento di origine contrattuale ma di natura assembleare, cosa, quest’ultima, notoriamente possibile (Cass. SS.UU. 30 dicembre 1999 n. 943).
In quest’ambito, la sentenza della Corte di cassazione n. 3221 del 12 febbraio 2014 – in una causa avente ad oggetto ( tra le altre cose ) la contestazione della revisione di tabelle millesimali contenute in un regolamento contrattuale, ribadendo quanto affermato dalle Sezioni Unite nellla sentenza 18477/ 2010 – ha ribadito che con l’approvazione a maggioranza della revisione delle tabelle millesimali “non sono violati gli artt. 1135, 1136 c.c., 68 e 69 disp. att. c.p.c. perché, quand'anche si volesse attribuire ad una delibera che si limita a regolare in modo diverso i criteri di ripartizione delle spese generali, la natura di delibera di modifica dei millesimi, la delibera comunque non doveva essere approvata all'unanimità, ma a semplice maggioranza perché nel condominio, l'atto di approvazione delle tabelle millesimali, come quello di revisione delle stesse, non ha natura negoziale; ne consegue che la revisione delle tabelle (ancorché di origine contrattuale) non deve essere approvata con il consenso unanime dei condomini […], essendo sufficiente la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136, secondo comma (Cass. S.U. 9/8/2010 n. 18477)” (Cass. 12 febbraio 2012 n. 3221).
Ciò, chiaramente, purché la revisione non debba essere intesa quale “diversa convenzione” ai sensi dell’art. 1123, primo comma, c.c. In tal caso, infatti, il consenso di tutti i condomini per modificare il criterio di ripartizione applicabile è necessario, a pena di nullità, perché imposto dalla legge. "