Luigi Barbero

Membro Senior
Proprietario Casa
Allora si tratta solo di invidia da parte di qualcuno o di arterioslerosi.......quelli che non perdono occasione per seminare zizzania. Visto he le tabelle vennero approvate all'unanimita' e che le condizioni costruttive non sono variate, che vanno cercando? Opponiti alla redazione delle tabelle proprioin virtu' della precedente unanimita'.
 

chiacchia

Membro Storico
Proprietario Casa
Ziggi il testo evidenziato era questo

come vorrebbe qualcuno niente millesimi rivisti niente tetto?

Comunque mi hai risposto andando avanti nella discussione, pertanto ritornando alle tabelle quello detto da Ennio penso abbia appagato la tua necessità ma attenzione ci potrebbe essere una trappola, quando si è deciso di cambiare le tabelle con quale ordine del giorno si è arrivati a tale conclusione? e con quale maggioranza si è deciso di cambiare le tabelle? qui sta la trappola.
 

ziggy

Membro Attivo
Proprietario Casa
Ordine del giorno:
Tabelle millesimali ipotesi di revisione a seguito cambio di destinazione d'uso delle mansarde ai sensi del nuovo art 69 disp att del c.c Nomina di un tecnico con approvazione spesa a carico di chi ha effettuato il cambiamento.

Preciso che la mansarda di mia proprietà mi è stata venduta come alloggio regolarmente accatastato nel 1975 come abitazione e non come soffitta.
Le soffitte essendo pertinenze come le cantine sono inglobate nei millesimi degli appartamenti ai quali appartengono.
Le mansarde hanno invece un loro valore millesimale.


Delibera:
L'amministratrice chiede all'Assemblea circa la volontà di procedere alla revisione dei millesimi delle sole mansarde in seguito alle variazioni dei poste in essere dai proprietari, tuttavia mancando agli atti la relazione tecnica accompagnatoria alle attuali tabelle non sarà possibile una mera modificazione delle stesse ma il tecnico dovrà stimare ex novo tutte le unità all'interno dell'edificio. Pertanto l'amministratore informa che è comunque possibile deliberare a maggioranza in quanto i luoghi sono stati modificati e in ragione del fatto che un cambio di destinazione d'uso comporta certamente l'attribuzione di nuovi millesimi superiori ai precedenti per oltre un quinto ma non sarà possibile addebitare i costi solamente a carico di chi ha effettuato la variazione.
Votazione 599.90 favorevoli approvato.


Scusate la lungaggine ma così è più chiaro
 

Luigi Barbero

Membro Senior
Proprietario Casa
Secondo me stanno compiendo un abuso. A questo punto andrei da un buon avvocato con tutte le carte che dimostrano:
-che la mansarda già nel 1975 era accatastata come A/2 e quindi non c'è stata nessuna variazione d'uso;
-che le precedenti tabelle millesimali erano state approvate all'unanimità;
-che non sono intervenute, da parte dei proprietari delle mansarde, modificazioni significative di volumetria e superficie;
Credo che una buona lettera da parte dell'avvocato farà fare qualche passo indietro a qualcuno, tanto da modificare quella votazione di 599,90 che pur approvando una delibera, a mio parere illegittima, non è poi così "maggioranza schiacciante".
 

ziggy

Membro Attivo
Proprietario Casa
Anche io credo che stiano abusando dei loro poteri, anche quello che scrive l'amministratore non lo trovo corretto.
Come fa a dire che esiste un'alterazione di un quinto nei valori millesimali? Questo lo suppone lei ma lo deve anche provare.
Se non si è espressa male un quinto di mille fa 200 cosa praticamente impossibile di cui ne sono assolutamente certa.
Per ora pensavo di non fornire la mappa il tecnico mi ha confermato che senza la mia delega non può prelevarla in catasto.
 

chiacchia

Membro Storico
Proprietario Casa
Questa è la solita situazione che l'unione fa la forza, alla fine se la maggioranza fa rifare le tabelle, e non possono certo fartele pagare a te, tra quello che costa farle rifare, tutte, non esiste togliere a qualcuno per dare ad altri, tranne se tu non perdi la testa e acetti, dicevo quello che costano a paragone con quello che si toglieranno di dosso loro per gravarlo a te, ma sai quanto anni ci vogliono per recuperare i loro soldi? tranne se il tecnico non è corotto ma in quel caso gioco forza tribunale CTU un barca di soldi....e..... mamma mi come è brutta l'ingordigia.
Per tale motivo ti allego qualche paragrafo di elgge ecc.
  1. 1123. Ripartizione delle spese
    Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.
    Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne.
    Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità.

    E' affetta da nullità la delibera dell'assemblea condominiale con la quale, senza il consenso di tutti i condòmini, si modifichino i criteri legali (art. 1123 cod. civ.) o di regolamento contrattuale di riparto delle spese necessarie per la prestazione di servizi nell'interesse comune.
    Ciò, perché eventuali deroghe venendo a incidere sui diritti individuali del singolo condomino attraverso un mutamento del valore della parte di edificio di sua esclusiva proprietà, possono conseguire soltanto da una convenzione cui egli aderisca. --- Corte di Cassazione, n. 17101/2006
poi

La Corte di Appello di Milano, sentenza 666 del 6 febbraio del 2008, ha deciso una controversia in materia ricordando che "la maggioranza dei condomini aspira ad adottare una determinazione astrattamente capace di piegare la volontà della minoranza a quella della maggioranza e non potendo tale intento considerarsi legittimo perchè incidente sui diritti individuali di ciascun condomino, tale contrasto tra deliberato e diritti è ragione necessaria e sufficiente per potersi dichiarare l'illegittimità della delibera stessa."Avv. Luigi De Valeri


Adesso armati di pazienza e impara un poco di leggi le metti da parte e nel caso le suggerisci all'avvocato, ma speriamo che non ti servano.
Buona DOmenica
 

ziggy

Membro Attivo
Proprietario Casa
Grazie Chiacchia ,
la pazienza non è la mia virtù ma in certi casi è necessaria,
cercherò di utilizzare le informazioni al meglio, per ora non mollo anche se è dura ogni volta che c'è l'assemblea mi viene mal di pancia.
grazie ancora a te e a Luigi
Buona domenica anche a voi
 

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