Cita il riferimento giurisprudenziale.
Limitatamente alla sublocazione ad uso abitativo (tema del topic) ho generalizzato un caso specifico:
In tema di
edilizia economica e popolare l’art. 26 della legge n. 513 del 1977, sancisce la nullità, rilevabile d’ufficio e che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, degli atti di cessione, in tutto o in parte o a qualunque titolo dell’alloggio. Ne deriva la nullità del contratto di sublocazione tra il concessionario locatore e il terzo locatario.
Cassazione civile sez. III, 12/04/2001, n.5481
Negli altri casi diventa materia di contendere...ma personalmente trovo sia "nullo" un contratto di sublocazione fatto senza che vi sia partecipazione/consenso del proprietario che aveva preventivamente negato tale possibilità.
LImitatamente a:
la nullità o la risoluzione del contratto di locazione produce la nullità o la risoluzione del contratto di sublocazione.
...purchè non costituisca pregiudizio per il subconduttore.
Art. 1595 comma 3 del CC
Corte di Cassazione n. 6390/2018
Logicamente vanno verificate le particolarità di ogni singolo caso.