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Ollj

Ospite
Come già sottolineato da Dimaraz. L'art. 1132 C.C. è applicabile solo in relazione alle spese di soccombenza, lo stesso invece non esonera il condòmino dalle spese per la difesa del Condominio.
Colui che si dissocia ex art. 1132 C.C. è esonerato solo dalla rifusione delle spese di giudizio della parte avversa.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Decisamente non capisci...e mischi quel che leggi oltre ad ingarbugliare le tue descrizioni.
Prima parli di un tuo dissenso in prima persona, poi passi all' impersonale dicendo che potreste far addebitare le spese del vs. avvocato al dissenziente...e ala fine si comprende che vi era più d' uno a "dissentire" (ma solo 1 l'aveva fatto nei modi corretti).

Nel Brocardi vien detto quello che ti ho spiegato in termini "ad usum populi".
Chi ha manifestato correttamente il proprio dissenso potrà rivalersi sui condomini "favorevoli" per le spese che dovrà pagare alla controparte.

L' avvocato del Condominio non è "controparte"...e la sua spesa (come tutte quelle a carico del Condominio) và ripartita fra tutti su base millesimale.

Tutte le spese della controparte sono di competenza dei soli "favorevoli".

Qualora il Condominio vincesse e il "dissenziente" fruisse del vantaggio determinato dalla vittoria in causa è tenuto a rimborsare quota di quanto non ottenuto dalla controparte...perchè è consuetudine che le spese legali del Condominio "vincente" vengano imputate al "perdente"...ma risultando questi insolvente l' avvocato resta a carico del Condominio (in tutto o in parte).

Detta spiccia e per quel che si è capito del tuo caso:
-tu non hai espresso dissenso nei modi dovuti quindi paghi sia l' avvocato del Condominio che le spese della controparte.
-il condomino assente che poi aveva espresso "dissenso" tramite Raccomandata AR pagherà la sua quota di spese dell' avvocato del Condominio ma nulla dovrà per quelle della controparte, che saranno ripartite fra i restanti (tu incluso).

Per quanto ti riguarda...puoi anche tentare di far dichiarare valido il tuo "dissenso" chiedendo il rimborso totale anche di tute le spese per il tuo avvocato (personale)...ma a mio modo di vedere, e contrariamente a quanto afferma il tuo avvocato, non hai le carte in regola.

Buttagli questa proposta:
-egregio avvocato io sposo la sua linea ed intendo far riconoscere valido il mio "dissendo" come lei suggerisce (a mezzo testimoni)...ma non le anticipo alcun onorario/spesa e prometto di liquidarla solo in caso la sua tesi venga accolta.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Ops...nel mentre scrivevo era già intervenuto il mio "alter ego"...alias "c0mpagno di merende":birra:

vi lascio in ottime mani:)
 

happysmileone

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Come scritto non sono del mestiere e non comprendo bene quanto esposto nel Brocardi che estrapolo per la parte di mio interesse:

Qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all'amministratore (1), può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza (2)

(2) In altre parole, in caso di soccombenza del condominio in giudizio, il condomino dissenziente non è tenuto ad effettuare esborsi alla parte vittoriosa: quelli eventualmente fatti, dovranno essere rimborsati dai condomini consenzienti.

Da dove si deduce per un povero mortale quale io sono che il condomino dissenziente deve comunque pagare le spese che il condominio ha dovuto corrispondere all'avvocato per la difesa? Probabilmente per esclusione visto che si afferma quali siano le spese che non deve pagare tutte le altre vanno pagate.

Ed allora sono contento perche' potro' contestare all'amministratore che nella tabella dei pagamenti ha escluso da qualsiasi pagamento il condomino che validamente ha espresso il suo dissenso, mentre doveva addebitargli le spese per l'avvocato che ha difeso il condominio.
Visto che le spese associate all'avvocato del condominio cubano per il 50% circa sulle spese complessive di causa (costituiscono il 100% delle spese che aveva anticipato in 1 sentenza la parte avversa e che si e' dovuto restituire dopo la vittoria in appello) qualcosa si potra' recuperare a beneficio di chi non ha dissentito e chi come me non ha espresso in modo valido il dissenso.

Da parte mia visto che le mie spese per la causa persa si riducono ancora per questo recupero non impugnero' la sentenza visto che solo in caso di vittoria davanti al giudice potrei recuperare quanto da me pagato al mio avvocato. E visto la durata della precedente causa iniziata nel 2006 e terminata due settimane fa ne sono ancora piu' convinto.

Grazie per la pazienza dimostrata.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
...
Da dove si deduce per un povero mortale quale io sono che il condomino dissenziente deve comunque pagare le spese che il condominio ha dovuto corrispondere all'avvocato per la difesa? Probabilmente per esclusione visto che si afferma quali siano le spese che non deve pagare tutte le altre vanno pagate.
...

Non si deduce...ma è imposto dall' Articolo 1123 del Codice Civile che avevo spiegato nel mio post n° 15 (che non ho capito perchè sia finito nella "citazione" si da dover selezionare "clicca per allargare") e che qui ripeto...sempre Dal Brocardi:

Dispositivo dell'art. 1123 Codice Civile
Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio [1117, 1122], per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno [1118 2; 68 disp. att.], salvo diversa convenzione.

(ho evidenziato in neretto il passo)

La "deduzione" pur portando allo stesso risultato è "materia" per gli investigatori.

Comunque vien da dire : habemus papam
 

happysmileone

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Probabilmente per esclusione visto che si afferma quali siano le spese che non deve pagare tutte le altre vanno pagate.

Il Papa ringrazia ancora !
 

happysmileone

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Contattato l'amministratore relativamente l'addebito delle spese legali anche al condomino dissenziente mi ha detto che ha applicato quanto a seguire dopo essersi sentito con un avvocato :

“il condomino dissenziente ad una delibera assembleare con la quale si decide di ricorrere giudizialmente verso altro condomino, in caso di soccombenza del condominio non deve essere condannato al pagamento delle spese di giudizio in virtù del proprio espresso dissenso” (Trib. Monza, sez. I, 24 maggio 2010, n. 1617, DeJure Home 2010).

Cercata la sentenza del Trib. Monza sul sito dejure.it per leggerla interamente non la ho trovata.

A questo link poi c'e' uno scambio sull'argomento :

Causa vinta - chi paga e come viene ripartita?

da cui, credo, mia opinione personale, si evinca che la problematica non sia facile neppure per i professionisti di settore.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
“il condomino dissenziente ad una delibera assembleare con la quale si decide di ricorrere giudizialmente verso altro condomino, in caso di soccombenza del condominio non deve essere condannato al pagamento delle spese di giudizio in virtù del proprio espresso dissenso” (Trib. Monza, sez. I, 24 maggio 2010, n. 1617, DeJure Home 2010).

Di al tuo Amministratore ed al suo Avvocato che imparino a leggere...l' estratto della sentenza cita le "spese di Giudizio" in caso di soccombenza (=spese tribunale+spese parte avvesa vincitrice) e nelle stesse non sono incluse le spese del legale che rappresenta il "perdente" che dovrà regolare personalmente il compenso del suo "assistente".

Neppure nel secondo link si afferma cosa diversa (quantomeno il subentrante
"dei 2 compagni di merende" si dimostra accorto)

Ho trovato il "verbale" della seguente sentenza che oltra a confermare il criterio corretto...esamina anche la questione della corretta manifestazione di "dissenso" avallando la semplice manifestazione in assemblea (senza il famoso "atto" citato nel 1132)...ma temo non sia assumibile a tuo scarico perchè nel caso occorso la condomina era parte avversa e come tale diventa logico il contrasto di interessi con il Condominio.

Cassazione Civile, sez. II, 15 maggio 2006, n. 11126

Con atto di citazione notificato il 6 aprile 1998 M.M. C. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Vigevano, il condominio “(OMISSIS)” chiedendo la declaratoria di nullità della delibera adottata dall’assemblea condominiale il 20 marzo 1998, nella parte in cui aveva posto a suo carico, secondo la quota condominiale, gli oneri relativi alla corresponsione di un fondo spese per il legale patrocinante il condominio in una controversia vertente avverso essa attrice, quale proprietaria di un fondo limitrofo allo stabile condominiale e ciò, in violazione del precetto di cui all’art. 1132 c.c., avendo a suo tempo manifestato il suo dissenso dalla decisione di iniziare la lite.
In giudizio si costituiva il Condominio eccependo l’inammissibilità della domanda in quanto risultava che la M. aveva votato, tramite il delegato al voto in assemblea, a favore di tale ripartizione delle spese; comunque deduceva l’infondatezza della censura.
Il Tribunale di Vigevano, con sentenza depositata il 23 luglio 1999, ha respinto la domanda pur ritenendola ammissibile in quanto il dissenso manifestato poteva riverberare i suoi effetti esclusivamente in ordine alle spese in caso di soccombenza e legittimava il diritto di rivalsa nel caso in cui il condomino dissenziente avesse dovuto pagare alcunchè alla controparte. L’attrice veniva inoltre condannata al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale decisione proponeva gravame la M..
In giudizio si costituiva il Condominio eccependo nuovamente, in via di appello incidentale l’inammissibilità della domanda sia perchè la delibera era stata adottata con il voto favorevole dell’appellante sia perchè la precedente delibera del 28 giugno 1994 non era stata impugnata dalla M..
Con sentenza del 14 marzo 2001 la Corte d’appello di Milano, in riforma della decisione impugnata, dichiarava la nullità della delibera adottata dall’assemblea condominiale il 20 marzo 1998, nella parte relativa all’addebito all’attrice di quota delle spese legali sostenute dal condominio, disponeva la restituzione all’appellante di quanto corrisposto a seguito della sentenza di primo grado e condannava il condominio alla refusione delle spese relative al doppio grado di giudizio.
Il condominio (OMISSIS) ha proposto ricorso per la cassazione della decisione sulla base di due motivi.
M.M.C. ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente condominio denuncia “violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), e insufficiente o contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), con riferimento all’art. 1132 c.c.” e afferma che erroneamente, il Tribunale prima e la Corte d’appello poi, avrebbero ritenuto che il dissenso sarebbe stato ritualmente notificato con l’espressione di voto contrario in sede di assemblea 28 giugno 1994.
Precisa il ricorrente che la M., oltre ad esternare il proprio dissenso in assemblea, per poter essere esonerata dalle conseguenze della delibera adottata, avrebbe dovuto comunicare all’amministratore, nelle forme di legge e nei tempi previsti a pena di decadenza, la propria intenzione di non voler subire le conseguenze della deliberazione presa.
Il motivo è infondato e non merita accoglimento.
Rileva la Corte che la questione di diritto da risolvere per decidere la controversia, con riferimento all’effettivo petitum, concerne la validità o meno della deliberazione dell’assemblea del condominio che pone a carico di un condomino le spese di lite nonostante lo stesso dalla lite si sia dissociato.
Orbene nel caso esame la Corte d’appello, correttamente applicando l’insegnamento della Corte regolatrice, ha dichiarato la nullità della delibera adottata dall’assemblea condominiale del 20 marzo 1998, nella parte relativa alla determinazione della quota delle spese legali addebitata alla condomina M., ritenendo ritualmente manifestato il dissenso della resistente rispetto alla lite medesima deliberata dall’assemblea (v. Cass. 8 giugno 1996, n. 334); dissenso che contemperando l’interesse del gruppo con quello del singolo titolare di interessi contrastanti, riconosce a quest’ultimo il diritto di sottrarsi agli obblighi derivanti dalle deliberazioni assunte sul punto.
Con il secondo motivo il ricorrente condominio enuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3), e insufficiente o contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5), relativamente alla ritenuta ammissibilità dell’impugnazione della delibera e si duole che erroneamente il giudice del merito abbia ritenuto che la M., all’assemblea del 20 marzo 1998 abbia espresso il proprio dissenso, mentre tale circostanza non risulterebbe acclarata, il che comporterebbe per la resistente impedimento all’impugnazione della delibera.
Il ricorrente, inoltre, deduce che erroneamente la Corte territoriale, valutando una missiva inviata dall’amministratore T., lettera peraltro non confermata nel suo contenuto in sede testimoniale, abbia disatteso il verbale d’assemblea.
Il motivo è infondato e non merita accoglimento anche a prescindere dal difetto di specificità che lo colpisce, in quanto, a ben vedere le doglianze si rilevano inammissibili prima ancora che infondate, giacchè non vi si rinviene alcuna censura adeguatamente argomentata in diritto, mentre la censura relativa al difetto di motivazione si risolve nella semplice prospettazione di valutazioni personali della parte, su singole risultanze istruttorie, difforme da quella datane dal giudice a quo.
Orbene, esaminando il caso di specie, devesi rilevare come, anzi tutto, nelle deduzioni del ricorrente non risulti adeguatamente esplicitato quali sarebbero le norme violate o falsamente applicate, ond’è che risulta inidoneamente formulata, ai fini dell’accoglimento, la censura dedotta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Ciò premesso la Corte territoriale ha ritenuto, sulla base delle emergenze istruttorie che risultasse adeguatamente provata la manifestazione di dissenso espresso dalla M. in sede di assemblea che, dopo averlo espresso, sussistendo un conflitto di interessi, si allontanò al momento delle votazioni delegando l’amministratore del condominio per il prosieguo dell’assemblea.
La decisione adottata appare, quindi, supportata da ragioni logiche ed esaurienti, coerente con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità.
A ben vedere, la censura appare colpire piuttosto la ricostruzione dei fatti, rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, insuscettibile di sindacato in sede di legittimità, se esaurientemente e logicamente motivato, come nel caso in esame, piuttosto che l’iter formativo del convincimento del giudice con la conseguenza che il motivo in esame concretizza un’inammissibile istanza di revisione delle valutazione e dei convincimenti del giudice stesso.
Per quanto sin qui rilevato, i motivi esaminati non meritano accoglimento ed il ricorso va, quindi, rigettato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il condominio ricorrente al pagamento delle spese processuali.


Qui siamo al paradosso più assoluto: Amministratore e Condominio pretendevano che la signora (condomina ma anche proprietaria del fondo confinante) compartecipasse alle spese legali del Condominio nonostante fosse parte avversa...cioè la stessa doveva anticipare parte delle spese dell'avvocato che poi l' avrebbe "combattuta" in Tribunale.
 

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