buongiorno, sono un funzionario presso l'ufficio edilizia privata in un Comune.
Qualche giorno fa mi è arrivata una richiesta relativa ad un intervento di manutenzione della facciata di un fabbricato costituito da due subalterni (PT, P1) e che quindi può essere considerato come un condominio.
L'intervento consiste nella manutenzione della facciata prospiciente la strada pubblica, precisamente nella sua tinteggiatura.
La richiesta è arrivata a nome del proprietario del subalterno al piano primo e di alcuni (non tutti) aventi diritto al subalterno al piano terra . Il tecnico incaricato sostiene che, data la natura dell'intervento, non è necessario l'assenso di tutti gli aventi diritto per via dell'art 1102 c.c. "Uso della cosa comune", secondo il quale "ciascun partecipante può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa, sostenendone i relativi costi" (cosa che il committente è disposto a fare)
Al momento l'intonaco si trova allo stato grezzo e, trattandosi di un comune vincolato dal punto di vista paesaggistico, l'intervento avverrebbe secondo le condizioni poste dall'ente addetto alla tutela del paesaggio il quale ha dichiarato che il colore utilizzabile può essere solo il bianco, togliendo quindi al committente discrezionalità sulla scelta del colore da utilizzare (o si fa bianco o resta così allo stato grezzo).
Quindi, considerando che la scelta del colore sarebbe forzata e che l'intervento sarebbe indubbiamente migliorativo dal punto di vista del decoro architettonico, si può fare riferimento all'art 1102, ed autorizzare senza l'assenso di ulteriori aventi diritto, oppure può essere considerato come intervento innovativo e necessitante della maggioranza qualificata?
Grazie
Qualche giorno fa mi è arrivata una richiesta relativa ad un intervento di manutenzione della facciata di un fabbricato costituito da due subalterni (PT, P1) e che quindi può essere considerato come un condominio.
L'intervento consiste nella manutenzione della facciata prospiciente la strada pubblica, precisamente nella sua tinteggiatura.
La richiesta è arrivata a nome del proprietario del subalterno al piano primo e di alcuni (non tutti) aventi diritto al subalterno al piano terra . Il tecnico incaricato sostiene che, data la natura dell'intervento, non è necessario l'assenso di tutti gli aventi diritto per via dell'art 1102 c.c. "Uso della cosa comune", secondo il quale "ciascun partecipante può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa, sostenendone i relativi costi" (cosa che il committente è disposto a fare)
Al momento l'intonaco si trova allo stato grezzo e, trattandosi di un comune vincolato dal punto di vista paesaggistico, l'intervento avverrebbe secondo le condizioni poste dall'ente addetto alla tutela del paesaggio il quale ha dichiarato che il colore utilizzabile può essere solo il bianco, togliendo quindi al committente discrezionalità sulla scelta del colore da utilizzare (o si fa bianco o resta così allo stato grezzo).
Quindi, considerando che la scelta del colore sarebbe forzata e che l'intervento sarebbe indubbiamente migliorativo dal punto di vista del decoro architettonico, si può fare riferimento all'art 1102, ed autorizzare senza l'assenso di ulteriori aventi diritto, oppure può essere considerato come intervento innovativo e necessitante della maggioranza qualificata?
Grazie