marcanto

Membro Senior
Professionista
A quanto pare le cose si devono ripetere, in #11 è stato scritto
ho i miei dubbi che questo articolo possa essere applicato perché il diritto di cui si parla nel 1102 sottintende, sempre a mio avviso, il miglior godimento della proprietà di chi fa il lavoro e non anche quella di altri che non hanno necessità di miglior godimento.
dalla cui lettura testuale si può interpretare che la posizione sia la non applicabilità del 1102 in quanto dei 2 piani non tutti i proprietari siano intenzionati a porre in essere i detti lavori/interventi in facciata.

A quella affermazione avevo risposto: nel caso discusso la questione non si pone
Per il semplice fatto che nel post iniziale #1 era stato chiarito quanto segue:
"La richiesta è arrivata a nome del proprietario del subalterno al piano primo e di alcuni (non tutti) aventi diritto al subalterno al piano terra ."

Ossia dimostrano la loro volontà il proprietario del Piano Primo e alcuni comproprietari del Piano Terra.
Volendo i condòmini riunirsi per una ipotetica assemblea (in autogestione) per i comproprietari del Piano terra sarebbe applicabile l'articolo 67 delle DACC che recita:
"Qualora un'unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell'assemblea, che è designato dai comproprietari interessati a norma dell'articolo 1106 del codice"

Da questo ne discende che la dove si indica
"e di alcuni (non tutti) aventi diritto al subalterno al piano terra"
se questi "alcuni" costituiscono la maggiorana per nominare un loro rappresentate ai sensi del indicato art. 67, allora si avrebbe una maggioranza unanime per la decisione. Sarebbero consenzienti i proprietari di entrambe le unità.
Proprio in virtù di tali lapalissiane considerazioni già avevo asserito
nel caso discusso la questione non si pone
in risposta alle posizioni del post #11


Restando valide anche le considerazioni finali del #16
<Se non rappresentano la maggioranza delle quote di proprietà del piano terra, il problema si pone >
per tali motivi indicavo
..... sarebbe interessante conoscere quanti siano i comproprietari del piano terra, quante quote detengono chi acconsente e quante coloro che non acconsentono.

sono concetti articolati, complessi, da mettere insieme e da comprendere .......evidentemente qualcuno difetta nell'ultima parte !!
 
Ultima modifica:

vittorievic

Membro Senior
Proprietario Casa
comunque una domanda sorge spontanea ... ma perchè siete bravi a mettere i puntini ad altri e quando ci sono da dare risposte concrete ne leggo ben poche? ...
Ritengo di aver risposto nel mio intervento #11 che riguardava l'affermazione del tecnico che ha presentato la domanda in comune
ho i miei dubbi che questo articolo possa essere applicato perché il diritto di cui si parla nel 1102 sottintende, sempre a mio avviso, il miglior godimento della proprietà di chi fa il lavoro e non anche quella di altri che non hanno necessità di miglior godimento.
e nell'intervento # 15 per quanto riguarda l'espressione di voto nel condominio minimo del condomino di piano terra di cui non si sa quanti comproprietari sono favorevoli e quanti contrari all'esecuzione dei lavori.
Secondo me, in questo caso, solo un Giudice o Mediatore può risolvere il problema della espressione di volontà della proprietà della unità immobiliare del piano terra; e solo un giudice può eventualmente far uscire il condominio dall'empasse di avere la maggioranza di teste ed almeno 500/1000. L'appartamento del piano terra indipendentemente dal numero di comproprietari vale una testa.
se poi tu sai rispondere più compitamente, fallo senza fare il polemico. Se non sbaglio sei tu che hai scritto di condominio orizzontale.
 

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