uva

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Proprietario Casa
aspettare che faccia due mesi di ritardo nel pagamento dell'affitto e procedere per morosità?
Se paga i canoni di locazione, seppure in ritardo, l'inquilino non è moroso.

Per quanto riguarda il mancato pagamento dei consumi di energia elettrica, gas e acqua, è possibile iniziare la pratica di sfratto anche quando la morosità riguarda gli oneri accessori.
Nel tuo caso non è chiaro se il contratto contiene una clausola che obbliga esplicitamente il conduttore a rimborsarti i consumi relativi alle utenze rimaste intestata a tuo nome.
 

richard300777@gmail.

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Proprietario Casa
L'unica clausula che parla di risarcimento è questa: "l'inadempienza da parte del conduttore di uno qualunque dei patti contenuti nel contratto produrranno "ipso jure" la risoluzione del contratto per fatto o colpa del conduttore, fermo restando l'obbligo di corrispondere il risarcimento del danno a favore del locatore, ai sensi dell'art. 1465 c.c."
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
L'unica clausula che parla di risarcimento
Non mi riferisco al risarcimento dei danni, ma al fatto che gli oneri accessori siano contrattualmente a carico del conduttore.
In genere si scrive nel contratto una clausola che pone a carico dell'inquilino gli oneri accessori (spese condominiali di competenza del conduttore, riscaldamento, TaRi). Io specifico anche che sono a carico del conduttore i consumi di energia elettrica, gas (per i quali le utenze sono a lui intestate), e acqua potabile che nel mio caso è un'utenza condominiale ripartita in base al RdC.

Se l'inquilino non voltura a suo nome le utenze prova a chiedergli il rimborso dei consumi presentandogli le bollette intestate a te. Se non te le rimborsa temo che dovrai rivolgerti ad un avvocato.
 

BJMAKER

Membro Attivo
Professionista
L'unica clausula che parla di risarcimento è questa: "l'inadempienza da parte del conduttore di uno qualunque dei patti contenuti nel contratto produrranno "ipso jure" la risoluzione del contratto per fatto o colpa del conduttore, fermo restando l'obbligo di corrispondere il risarcimento del danno a favore del locatore, ai sensi dell'art. 1465 c.c."
MA in tutto questo citare leggi e clausole, un avvocato lo hai contattato vista la gravità della situazione? Non so se hai capito che non vai da nessuna parte con una raccomandata né risolvi niente.
 

richard300777@gmail.

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Non mi riferisco al risarcimento dei danni, ma al fatto che gli oneri accessori siano contrattualmente a carico del conduttore.
In genere si scrive nel contratto una clausola che pone a carico dell'inquilino gli oneri accessori (spese condominiali di competenza del conduttore, riscaldamento, TaRi). Io specifico anche che sono a carico del conduttore i consumi di energia elettrica, gas (per i quali le utenze sono a lui intestate), e acqua potabile che nel mio caso è un'utenza condominiale ripartita in base al RdC.

Se l'inquilino non voltura a suo nome le utenze prova a chiedergli il rimborso dei consumi presentandogli le bollette intestate a te. Se non te le rimborsa temo che dovrai rivolgerti ad un avvocato.
Si, è previsto da contratto che gli oneri accessori siano a carico del conduttore
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
è previsto da contratto che gli oneri accessori siano a carico del conduttore
Quindi se l'inquilino non paga gli oneri accessori puoi sfrattarlo per morosità, come ho scritto nel post n. #9.
Prima di iniziare la pratica legale puoi sollecitarlo con una raccomandata ar, ma se continua a non pagare il dovuto dovrai necessariamente rivolgerti ad un avvocato esperto in locazioni.
 

kRel

Membro Junior
Proprietario Casa
Buonasera, mi unisco al club, sperando di non disturbare e di portare ulteriori elementi . . .:)

mi trovo anch'io nella situazione di affitto a soggetto con minore con utenze non volturate contestualmente alla firma del contratto o consegna delle chiavi.

Sono relativamente fortunato perchè pur non esistendo una clausola contrattuale specifica per le utenze di luce, gas e acqua, nel bene e nel male, aggiungerei, l'inquilino seppur in ritardo le paga da sempre (ciò è dimostrabile).

Tuttavia è una minaccia latente che può concretizzarsi con un banale litigio, o in caso di sfratto.

Prima di postare qui, in altra discussione ho ipotizzato se era possibile informare l'inquilino con adeguato anticipo (ho supposto sei mesi), di volturarsi le utenze, quindi procedere con il distacco.

Mi è stato risposto da membri storici e ritengo anche abbastanza documentati, che rischierei una querela per il reato previsto e punito dall'art. 392 C.P.

Parto dal presupposto che richiedere formalmente una legittima regolarizzazione, ponendo un termine più che adeguato e ragionevole per provvedere, qualora questa richiesta dovesse rimanere inascoltata, l'eventuale conseguente disattivazione delle utenze da parte mia nei confronti del distributore, non dovrebbe privare l'inquilino dei servizi fondamentali, perchè avrebbe avuto tutto il tempo necessario per dotarsene.

In questo modo il distacco non si dovrebbe configurare come violenza sulle cose, non dovrebbe impedire di poter fruire dei servizi, non mi farei giustizia da solo. (Almeno credo...) :)

Inoltre l'inquilino - avendo da sempre corrisposto in aggiunta all'affitto, l'esatto ammontare delle fatture di luce e gas e acqua - non potrebbe appellarsi a presunti accordi verbali o scritti di opposto valore, in altre parole non potrebbe dichiare che le utenze erano a carico del locatore.

Se ci fossero specifiche sentenze in tal senso o una falla nel mio pensiero, accetterei di buon grado il disposto dell'art. 392 CP, ma non vorrei accettare bovinamente un disposto giusto e valido in tanti contesti, ma che non sia comprovato nel caso in questione.

Non voglio aver ragione, ci mancherebbe, sto qui a cercar riscontri . . . Questo è il passo precedente prima di sentire il parere di un avvocato (che ancora non conosco) a cui mi rivolgerei con maggiore consapevolezza.

Un cordiale saluto e buona giornata a tutti.
 
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uva

Membro Storico
Proprietario Casa
Se ci fossero specifiche sentenze

Giriamo la domanda all'esperto @mapeit che nel post n. #12 ha citato delle sentenze:
Le sentenze sono quasi tutte a favore della configurabilità del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, anche se qualche corte d'appello (che non fa testo) ha dato ragione a proprietari che avevano ripetutamente preavvisato gli inquilini di distacco in caso di mancata voltura.
 

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