[I]Legge 448/98 art. 31 comma 45
45. I comuni possono cedere in proprietà le aree comprese nei piani approvati a norma della legge
18 aprile 1962, n. 167, ovvero delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n.
865, già concesse in diritto di superficie ai sensi dell'articolo 35, quarto comma, della medesima
legge n. 865 del 1971. Le domande di acquisto pervenute dai proprietari di alloggi ubicati nelle aree
non escluse, prima della approvazione della delibera comunale, conservano efficacia.
46. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e
successive modificazioni, e precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio
1992, n. 179, per la cessione del diritto di proprietà, possono essere sostituite con la convenzione di
cui all'articolo 8, commi primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, alle seguenti
condizioni:
a) per una durata pari a quella massima prevista dalle citate disposizioni della legge n. 10 del 1977
diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la
concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione
della nuova convenzione;
b) in cambio di un corrispettivo, per ogni alloggio edificato, calcolato ai sensi del comma 48.
47. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sulle aree può avvenire a
seguito di proposta da parte del comune e di accettazione da parte dei singoli proprietari degli
alloggi, e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente, dietro pagamento di un
corrispettivo determinato ai sensi del comma 48.[/I]