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La scadenza del termine di presentazione conferisce al traente la facoltà di impartire l'ordine al trattario di non pagare, ex art. 35 L.A.quello bancario, emesso dal titolare del CC, è soggetto alle scadenze sopra riportate.
Evidentemente, la banca se c'è la copertura non può omettere di pagare l'assegno che può essere protestato solo se rientra nei casi precedentemente indicati.Non impedisce alla banca di pagare oltre tale termine, se non ha ricevuto tale ordine, e se vi sia la provvista.
Quindi anche l'affermazioneEvidentemente, la banca se c'è la copertura non può omettere di pagare l'assegno
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