L'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 3 del D. Lgs. n.. 23/2011, che recitava:l'articolo che cita ciò?
In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per l'applicazione della cedolare secca, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, si applica la sanzione nella misura fissa pari a euro 100, ridotta a euro 50 se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
è stato soppresso dall'art. 3-bis del D.L. n. 34/2019, introdotto dalla legge di conversione n. 58/2019.