L'Agenzia delle Entrate non entra nel merito della correttezza del contratto, ti registra anche una proroga sul transitorio.
Il problema è che per legge non si può prorogare un transitorio, proprio perché risponde ad un'esigenza di transitorietà.
Se vedi gli schemi previsti dal D.M. 30/12/2002 e quanto ribadito dal D.M. 10/03/2006 in merito all'art. 4bis e 5 della Legge 431/98 nessuno contempla il rinnovo di un transitorio.
Art. 4-bis. (5) (( Tipi di contratto ))
1. La convenzione nazionale di cui all'articolo 4, comma 1,
approva i tipi di contratto per la stipula dei contratti agevolati di
cui all'articolo 2, comma 3, nonche' dei contratti di locazione di
natura transitoria di cui all'articolo 5, comma 1, e dei contratti di
locazione per studenti universitari di cui all'articolo 5, commi 2 e
3.
2. I tipi di contratto possono indicare scelte alternative, da
definire negli accordi locali, in relazione a specifici aspetti
contrattuali, con particolare riferimento ai criteri per la
misurazione delle superfici degli immobili.
3. In caso di mancanza di accordo delle parti, i tipi di contratto
sono definiti con il decreto di cui all'articolo 4, comma 2. ))
Art. 5. (5) Contratti di locazione di natura transitoria
1. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4 definisce le
condizioni e le modalita' per la stipula di contratti di locazione di
natura transitoria anche di durata inferiore ai limiti previsti dalla
presente legge per soddisfare particolari esigenze delle parti.
2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, possono essere
stipulati contratti di locazione per soddisfare le esigenze abitative
di studenti universitari sulla base (( dei tipi di contratto di cui
all'articolo 4-bis )).
3. E' facolta' dei comuni sede di universita' o di corsi
universitari distaccati, eventualmente d'intesa con comuni limitrofi,
promuovere specifici accordi locali per la definizione, sulla base
dei criteri stabiliti ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, (( dei
canoni di )) locazione di immobili ad uso abitativo per studenti
universitari. Agli accordi partecipano, oltre alle organizzazioni di
cui al comma 3 dell'articolo 2, le aziende per il diritto allo studio
e le associazioni degli studenti, nonche' cooperative ed enti non
lucrativi operanti nel settore.
Il problema è che per legge non si può prorogare un transitorio, proprio perché risponde ad un'esigenza di transitorietà.
Se vedi gli schemi previsti dal D.M. 30/12/2002 e quanto ribadito dal D.M. 10/03/2006 in merito all'art. 4bis e 5 della Legge 431/98 nessuno contempla il rinnovo di un transitorio.
Art. 4-bis. (5) (( Tipi di contratto ))
1. La convenzione nazionale di cui all'articolo 4, comma 1,
approva i tipi di contratto per la stipula dei contratti agevolati di
cui all'articolo 2, comma 3, nonche' dei contratti di locazione di
natura transitoria di cui all'articolo 5, comma 1, e dei contratti di
locazione per studenti universitari di cui all'articolo 5, commi 2 e
3.
2. I tipi di contratto possono indicare scelte alternative, da
definire negli accordi locali, in relazione a specifici aspetti
contrattuali, con particolare riferimento ai criteri per la
misurazione delle superfici degli immobili.
3. In caso di mancanza di accordo delle parti, i tipi di contratto
sono definiti con il decreto di cui all'articolo 4, comma 2. ))
Art. 5. (5) Contratti di locazione di natura transitoria
1. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4 definisce le
condizioni e le modalita' per la stipula di contratti di locazione di
natura transitoria anche di durata inferiore ai limiti previsti dalla
presente legge per soddisfare particolari esigenze delle parti.
2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, possono essere
stipulati contratti di locazione per soddisfare le esigenze abitative
di studenti universitari sulla base (( dei tipi di contratto di cui
all'articolo 4-bis )).
3. E' facolta' dei comuni sede di universita' o di corsi
universitari distaccati, eventualmente d'intesa con comuni limitrofi,
promuovere specifici accordi locali per la definizione, sulla base
dei criteri stabiliti ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, (( dei
canoni di )) locazione di immobili ad uso abitativo per studenti
universitari. Agli accordi partecipano, oltre alle organizzazioni di
cui al comma 3 dell'articolo 2, le aziende per il diritto allo studio
e le associazioni degli studenti, nonche' cooperative ed enti non
lucrativi operanti nel settore.