Maidealista ha ragione.
"ART. 53 Dlgs. 79 del 23/05/2011
(Locazioni ad uso abitativo per finalità turistiche)
1. Gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche, in qualsiasi luogo ubicati, sono regolati
dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione."
Però, nello stesso Decreto Legislativo, viene anche definito esattamente cosa si intende per:
"Le unità abitative ammobiliate ad uso turistico sono case o appartamenti, arredati e dotati di servizi
igienici e di cucina autonomi, dati in locazione ai turisti, nel corso di una o più stagioni, con
contratti aventi validità non inferiore a sette giorni e non superiore a sei mesi consecutivi senza la
prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero. Le unità abitative ammobiliate a uso turistico
possono essere gestite:
a) in forma imprenditoriale;
b) in forma non imprenditoriale, da coloro che hanno la disponibilità fino ad un massimo di quattro
unità abitative, senza organizzazione in forma di impresa. La gestione in forma non imprenditoriale
viene attestata mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, da parte di coloro che
hanno la disponibilità delle unità abitative di cui al presente articolo;
c) con gestione non diretta, da parte di agenzie immobiliari e società di gestione immobiliare turistica
che intervengono quali mandatarie o sub-locatrici, nelle locazioni di unità abitative ammobiliate ad
uso turistico sia in forma imprenditoriale che in forma non imprenditoriale, alle quali si rivolgono i
titolari delle unità medesime che non intendono gestire tali strutture in forma diretta; l’esercizio
dell’attività di mediazione immobiliare relativamente a tali immobili è compatibile con l’esercizio
di attività imprenditoriali e professionali svolte nell’ambito di agenzie di servizi o di gestione
dedicate alla locazione."
Quindi attenzione alla durata delle locazioni per uso turistico. Se sono inferiori a sei mesi è applicabile questa disciplina, altrimenti si ricade in quella prevista dalla Legge 431/98 per i contratti ad uso transitorio.