Se al termine del primo sessennio il locatore nega il rinnovo in quanto ricorre uno dei motivi di cui all'art. 29, l'indennità perdita avviamento è dovuta se ne ricorrono le condizioni (art. 34) come nel caso del ristorante.
Nel caso in discussione, proponevo a
@pesco di valutare lo sfratto, considerata la morosità per mancato pagamento degli oneri accessori (post n. #17).
Così riuscirebbe a liberare il locale senza pagare le 18 mensilità al conduttore, e il figlio potrebbe gestire lì il suo ristorante.