Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Credo che maturando una certa morosità, equivalente a due mensilità, il nostro può agire con lo sfraaa
Il mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori quando l'importo non pagato superi quello di due mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione nelle sole locazioni a uso di abitazione (e salvo quanto previsto dall'art. 55 della legge n. 392/1978).
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
Se il conduttore di una locazione commerciale non paga sistematicamente gli oneri accessori previsti dal contratto, il locatore può comunque portare la questione davanti ad un giudice che valuterà la gravità dell'inadempimento.
Penso che il locatore abbia la possibilità di ottenere la risoluzione se la morosità è consistente.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
se lui ha firmato il contratto dove è indicato € 80 al mese, è tenuto a rispettarlo o può contestarlo ?
Il conduttore è tenuto a rispettare tutte le clausole del contratto che ha sottoscritto.

Lui contesta che non gli presenti i giustificativi delle spese e non calcoli i conguagli?
Oppure si tratta di quote mensili fisse forfetarie?

Non è chiaro come avete formulata la clausola relativa agli oneri accessori.
 

pesco

Membro Attivo
Proprietario Casa
Ex art. 34 della legge n. 392/1978 l'indennità è dovuta in caso di cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili di cui all'articolo 27 della stessa legge, che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o a una delle procedure previste dal regio decreto n. 267/1942.
Salvo che (ex art. 35 della stessa legge) la locazione sia relativa a immobili utilizzati per lo svolgimento di attività che non comportino contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori nonché destinati all'esercizio di attività professionali, ad attività di carattere transitorio, e agli immobili complementari o interni a stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, aree di servizio stradali o autostradali, alberghi e villaggi turistici.

Se le spese sono "previste" di un certo ammontare, vuol dire che dovranno essere conguagliate quando non saranno più "previste", ma effettive.
Grazie per la risposta
L’inquilino del ristorante, paga l’affitto regolarmente, dal 2011, tranne un abbuono del periodo pandemico che volontariamente ho depennato
Per le spese condominiali è un dilemma!
Vuole pagare le spese che effettivamente competono all’inquilino, consumo acqua, biologica, luce comune e pulizie
Essendo un piccolo contesto condominiale e avendo io circa 300 millesimi, sono per lo più spese amministrative e assicurazione stabile, che per legge competono a me
Quando ho stipulato il contratto avevo scritto 80€ al mese non pensavo che oggi me li avrebbe contestate
Però non trovo giusto che le spese lui le scarica, mentre io non posso
È un ristorante che ha sempre lavorato e continua a lavorare
Stavo cercando di vedere di fare lo sfratto per rimodulare sia il canone che le spese
Ma come al solito, pur volendo riprendere indietro i locali ci devo rimettere
Mio figlio vorrebbe spostare il suo ristorante in questi locali
Visto che lui paga un affitto molto più alto e meno visibile vista la posizione dove è ubicato
 

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
Essendo un piccolo contesto condominiale e avendo io circa 300 millesimi, sono per lo più spese amministrative e assicurazione stabile, che per legge competono a me
In base a quale legge ? L'amministratore lavora anche per l'inquilino e l'assicurazione copre anche l'inquilino. Non c'è nessuna norma che le pone interamente a carico del proprietario, vale solo quello che avete stabilito contrattualmente. L'unica spesa prevista dalla Legge 392/78, con un suo criterio di ripartizione, è quella del portierato.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Non c'è nessuna norma che le pone interamente a carico del proprietario
Salvo diversa convenzione, le spese per la polizza assicurativa devono essere corrisposte per intero dal proprietario/locatore. Sono spese relative a un servizio reso nell'interesse del proprietario a vedersi indennizzato per fatti dannosi di un bene di sua proprietà, che non hanno nulla a che vedere con l’uso delle parti comuni.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
Quando ho stipulato il contratto avevo scritto 80€
Per capire se il tuo inquilino ha torto o ragione (ed in quale misura) dovresti riportare interamente quella clausola.
Come dicevo nel post n. #13, non è chiaro se avete concordato una quota mensile fissa a forfait, oppure se si tratta di una rata di acconto seguita dal conguaglio annuale in base al consuntivo approvato dall'assemblea condominiale.

Nel contratto avete anche specificato quali spese condominiali sono a carico del conduttore?

Stavo cercando di vedere di fare lo sfratto
Se lui paga regolarmente i canoni ma è moroso per gli oneri accessori, bisogna valutare l'entità del suo inadempimento.
Come detto nel post n. #12, la valutazione spetta al giudice.
Quantifica l'importo della morosità, poi consigliati con un avvocato esperto in locazioni e sfratti.
 

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
Salvo diversa convenzione, le spese per la polizza assicurativa devono essere corrisposte per intero dal proprietario/locatore. Sono spese relative a un servizio reso nell'interesse del proprietario a vedersi indennizzato per fatti dannosi di un bene di sua proprietà, che non hanno nulla a che vedere con l’uso delle parti comuni.
Non sono d'accordo. La polizza assicurativa in genere copre anche la Rc dell'inquilino e, in molti casi, i problemi e i danni che può subire l'inquilino. Pertanto, finché non ci sarà una chiara norma di legge che stabilisce ciò, ritengo corretto (così la pensa anche Confedilizia) ripartire al 50% detta spesa, così come pure quella dell'amministratore per le attività ordinarie.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
Mio figlio vorrebbe spostare il suo ristorante in questi locali
Al termine del secondo sessennio puoi comunicare al conduttore (con raccomandata ar e osservando il preavviso di 12 mesi) che non intendi rinnovare il contratto. Senza necessità di alcuna motivazione.

Però dovrai riconoscere all'inquilino l'indennità per la perdita dell'avviamento, considerato il tipo di attività svolta (ristorante).

Se tuo figlio vorrà aprire un ristorante nello stesso locale, considera che l'art. 34 l. 392/1978 prevede quanto segue:

In caso di cessazione del rapporto di locazione relativo agli
immobili di cui all'articolo 27, che non sia dovuta a risoluzione per
inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o a una delle
procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il
conduttore ha diritto, per le attivita' indicate ai numeri 1) e 2)
dello articolo 27, ad una indennita' pari a 18 mensilita' dell'ultimo
canone corrisposto; per le attivita' alberghiere l'indennita' e' pari
a 21 mensilita'.

Il conduttore ha diritto ad una ulteriore indennita' pari
all'importo di quelle rispettivamente sopra previste qualora

l'immobile venga, da chiunque, adibito all'esercizio della stessa
attivita' o di attivita' incluse nella medesima tabella merceologica
che siano affini a quella gia' esercitata dal conduttore uscente ed

ove il nuovo esercizio venga iniziato entro un anno dalla cessazione
del precedente.
 

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
Al termine del secondo sessennio puoi comunicare al conduttore (con raccomandata ar e osservando il preavviso di 12 mesi) che non intendi rinnovare il contratto. Senza necessità di alcuna motivazione.

Però dovrai riconoscere all'inquilino l'indennità per la perdita dell'avviamento, considerato il tipo di attività svolta (ristorante).

Se tuo figlio vorrà aprire un ristorante nello stesso locale, considera che l'art. 34 l. 392/1978 prevede quanto segue:

In caso di cessazione del rapporto di locazione relativo agli
immobili di cui all'articolo 27, che non sia dovuta a risoluzione per
inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o a una delle
procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il
conduttore ha diritto, per le attivita' indicate ai numeri 1) e 2)
dello articolo 27, ad una indennita' pari a 18 mensilita' dell'ultimo
canone corrisposto; per le attivita' alberghiere l'indennita' e' pari
a 21 mensilita'.


Il conduttore ha diritto ad una ulteriore indennita' pari
all'importo di quelle rispettivamente sopra previste qualora

l'immobile venga, da chiunque, adibito all'esercizio della stessa
attivita' o di attivita' incluse nella medesima tabella merceologica
che siano affini a quella gia' esercitata dal conduttore uscente ed

ove il nuovo esercizio venga iniziato entro un anno dalla cessazione
del precedente.
Mi sa che con un'indennità pari a 36 mensilità gli conviene aprire il ristorante altrove.
 

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