Ex art. 34 della legge n. 392/1978 l'indennità è dovuta in caso di cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili di cui all'articolo 27 della stessa legge, che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o a una delle procedure previste dal regio decreto n. 267/1942
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Salvo che (ex art. 35 della stessa legge) la locazione sia relativa a immobili utilizzati per lo svolgimento di attività che non comportino contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori nonché destinati all'esercizio di attività professionali, ad attività di carattere transitorio, e agli immobili complementari o interni a stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, aree di servizio stradali o autostradali, alberghi e villaggi turistici.
Se le spese sono "previste" di un certo ammontare, vuol dire che dovranno essere conguagliate quando non saranno più "previste", ma effettive.