Non è proprio così; non è questione di extraterritorialità che comporterebbe il difetto di giurisdizione del giudice italiano.
La possibilità di ricorrere alla Giustizia Italiana c'è di certo e di conseguenza:
- istruire un procedimento contro il debitore inadempiente
- accertare il credito che lei vanta
Il problema si porrebbe invece in sede di esecuzione della sentenza a lei favorevole; infatti i beni appartenenti allo Stato estero e destinati alle funzioni pubbliche di quello Stato, non possono essere sottratti (nemmeno per disposizione giudiziale) alla funzione istituzionale cui sono deputati = impignorabilità/limite alla giurisdizione esecutiva. Ovvio non tutti i beni dello Stato Estero ma solo quelli con tali funzioni.
Ecco un estratto di sentenza che le conferma il tutto (decida Lei se le conviene il rischio):
Non è norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta che uno Stato sia sempre e comunque esente dalla giurisdizione di un altro Stato-
Il nostro ordinamento, con la l. n. 1263 del 15 luglio 1926, ha riconosciuto in via di principio la possibilità di esecuzione forzata su beni di Stato estero; in base al principio del ne impediatur legatio, è tuttavia esclusa la possibilità di esecuzione forzata su beni destinati all’esercizio della sovranità dello Stato.
Il deposito di somme di denaro presso un istituto di credito da parte di un’ambasciata rende le stesse oggetto di un mero rapporto di diritto privato da cui non traspare alcuna esplicazione di sovranità; tali somme sono dunque assoggettabili a pignoramento.
In mancanza di una dichiarazione di reciprocità tra l’Italia e lo Zambia, l’azione esecutiva non è condizionata alla preventiva autorizzazione del Ministro di Grazia e Giustizia.
Il problema sarà rientrare in possesso dell'immobile (ove non volessero andarsene): in tal caso sì che si porrebbe anche l'extraterritorialità