..e rieccoci qui con il problema della TARI. Mercoledì ci è stato notificato che dobbiamo pagare noi la Tari dell'inquilino. Abbiamo comunicato la cessione del contratto di affitto nel 2013, ma siccome a loro risultavano ancora residenti, nel 2014 hanno comuncue calcolato la tari. Non essendo ovviamente stata pagata, è stata notificata a me come proprietario. Quando gli ho detto di darmi un riferimento di legge che li autorizzava a rifarsi sul proprietario, dopo diversi solleciti mi ha dato un post-it con scritto : art 1 co 642 l 147 del 27-12-2013. Che recita:
642. La TARI e' dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralita' di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria
Ma io ho trovato anche questo:
Diversamente dall’ICI, il presupposto della tassa sui rifiuti (articolo 62 del Dlgs 15 novembre 1993, n. 507) non è il «possesso a titolo di proprietà o di altro diritto reale» di un immobile, ma la sua «detenzione» od «occupazione», senza che venga in rilievo il titolo che ne giustifica la disponibilità (locazione, comodato, proprietà, usufrutto, diritto d’abitazione eccetera).È evidente che l’appartamento locato o dato in comodato non è «occupato» o «detenuto» dal proprietario, ma dall’inquilino o dal comodatario i quali – occupandolo o detenendolo – vi svolgono quella specifica attività (conduzione della vita familiare; studio professionale eccetera) che determina la produzione di rifiuti. Essendo soggetti passivi della tassa gli occupanti o detentori, solo su costoro gravano gli obblighi previsti dalla legge, compresi quelli di dichiarazione e di pagamento. È invece da escludere ogni obbligo e responsabilità a carico del proprietario per le violazioni commesse dall’inquilino.
Come posso "controbattere" alla notifica del comune??