Gagarin

Membro Assiduo
Professionista
il comune si può rivalere sul proprietario per la tares non pagata
A mio parere il Comune non può rivalersi sul proprietario per la tares (oggi tari) non pagata; il problema, sempre a mio parere ed essendoci passato potrebbe essere un altro: chi prenderà la residenza in quell'appartamento si potrebbe ritrovare il vecchio inquilino come coabitante o coresidente sui documenti anagrafici o, peggio ancora, sullo stato di famiglia.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
in occasione del censimento decennale se uno no risulta residente, viene cancellato d'ufficio
La cancellazione anagrafica per irreperibilità al censimento è solo una delle ipotesi di cancellazione per irreperibilità.
Certamente non è quella più rapida, dato che il prossimo censimento avverrà nel 2021.
 

vitt1

Membro Supporter
Proprietario Casa
per fantagigio: un suggerimento per il futuro, in particolare per la TARI, acqua, gas. Fatti fare la delega e vai tu ad aprire la pratica in comune o presso la società di servizi incaricata e più importante, vai tu a fare la chiusura. Nei moduli solitamente deve essere indicato l'indirizzo cui inviare l'ultima fattura: a questo punto non ci possono essere sorprese.
 

Fantagigio

Membro Attivo
..e rieccoci qui con il problema della TARI. Mercoledì ci è stato notificato che dobbiamo pagare noi la Tari dell'inquilino. Abbiamo comunicato la cessione del contratto di affitto nel 2013, ma siccome a loro risultavano ancora residenti, nel 2014 hanno comuncue calcolato la tari. Non essendo ovviamente stata pagata, è stata notificata a me come proprietario. Quando gli ho detto di darmi un riferimento di legge che li autorizzava a rifarsi sul proprietario, dopo diversi solleciti mi ha dato un post-it con scritto : art 1 co 642 l 147 del 27-12-2013. Che recita:

642. La TARI e' dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralita' di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria

Ma io ho trovato anche questo:

Diversamente dall’ICI, il presupposto della tassa sui rifiuti (articolo 62 del Dlgs 15 novembre 1993, n. 507) non è il «possesso a titolo di proprietà o di altro diritto reale» di un immobile, ma la sua «detenzione» od «occupazione», senza che venga in rilievo il titolo che ne giustifica la disponibilità (locazione, comodato, proprietà, usufrutto, diritto d’abitazione eccetera).È evidente che l’appartamento locato o dato in comodato non è «occupato» o «detenuto» dal proprietario, ma dall’inquilino o dal comodatario i quali – occupandolo o detenendolo – vi svolgono quella specifica attività (conduzione della vita familiare; studio professionale eccetera) che determina la produzione di rifiuti. Essendo soggetti passivi della tassa gli occupanti o detentori, solo su costoro gravano gli obblighi previsti dalla legge, compresi quelli di dichiarazione e di pagamento. È invece da escludere ogni obbligo e responsabilità a carico del proprietario per le violazioni commesse dall’inquilino.

Come posso "controbattere" alla notifica del comune??
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto