Salve Bali,
leggo: "L'ho convinto a fare presente la cosa al portiere e a presentare le sue rimostranze alla prossima riunione condominiale" e poi "non vorrei che il condominio si rivalesse su di me". Di seguito troverà le mie annotazioni.
1) Il rapporto è tra lei, l'inquilino e l'amministratore. Il portiere ha altre mansioni.
2) Per quanto concerne la partecipazione dell'inquilino alle riunioni condominiali, l'art. 10, legge n. 392/78 stabilisce che l'inquilino ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'appartamento locatogli, nelle delibere dell'assemblea condominiale relative alle spese e alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (Cass. Sez. III, 3 aprile 1990, n. 2762). Stabilisce, inoltre, il diritto del conduttore di intervenire, senza diritto di voto, sulle delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni. Si è osservato in giurisprudenza, che la legge si è limitata a stabilire un meccanismo per consentire la partecipazione del conduttore alle assemblee condominiali, ma deve escludersi che i conduttori possano sostituirsi al locatore nella gestione dei servizi condominiali (Cass. Sez. III, 3 agosto 1995, n. 8484).
3) Più correttamente, Lei dovrebbe partecipare alle riunioni condominiali; l'inquilino dovrebbe mantenerLa al corrente di eventuali problemi; insieme potreste richiedere l'intervento dell'amministratore per la soluzione degli eventuali problemi.
4) Cassazione civile, Sezione II, 9 dicembre 2009, N. 25781. In tema di spese condominiali non pagate, il debitore è sempre il condomino locatore (cioè Lei) il quale può comunque rivalersi sul conduttore (cioè l'inquilino). L'amministratore del Condominio, infatti, è legittimato solo nei confronti del proprietario, che è il soggetto tenuto a corrispondere i contributi concernenti i beni e i servizi comuni; il proprietario può pretendere il versamento dall'inquilino che non vi abbia provveduto direttamente, secondo gli accordi convenuti con il contratto di locazione.
5) Corte di Cassazione, sentenza n. 2664/2004. Entro due mesi dalla richiesta - l'inquilino deve pagare le spese condominiali di sua pertinenza. Da questo principio, già previsto dalla legge n. 392 del 1978 (articolo 9, comma 3), la Cassazione fa derivare anche che entro lo stesso termine di 60 giorni l'inquilino può esercitare il suo diritto di chiedere l'indicazione specifica delle spese e dei criteri di ripartizione e di prendere visione dei documenti giustificativi. Decorso però tale termine, l'inquilino deve ritenersi automaticamente in mora e non può ritardare, sospendere o ridurre il versamento eccependo che la richiesta di pagamento non era accompagnata dalle indicazioni di dettaglio delle spese. Secondo la legge, infatti, in mancanza di richiesta dell'inquilino, non vi è nessun onere legale del proprietario di dare informazioni sulle spese da pagare.
Spero che la risposta sia esauriente.