TylerN

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Buongiorno a tutti!
Innanzitutto chiedo scusa se esistesse già una discussione simile ma non l'ho trovata nel forum.

In soldoni, la mia situazione è la seguente:
  • Causa crisi economica ho un debito nei confronti del mio condominio per spese condominiali e riscaldamento non pagati.
  • Ho parlato più volte con trasparenza e disponibilità della mia situazione all'Amministratore ed in Assemblea Condominiale asserendo che a causa del mio lavoro (sono libero professionista) avrei garantito il rientro con il versamento di una percentuale di ogni fattura che fossi riuscito ad incassare. In sostanza: versamenti incostanti come periodicità e cifra, ma reali e provabili.
  • Dalla discussione con l'Amministratore (ai primi di Luglio 2013) ho effettuato:
    • Un bonifico da 400 €
    • Un secondo bonifico da 400 €
    • Un bonifico da 200 €
    • Un bonifico da 300 €
    • Per un totale di 1300 € (più di metà della cifra dovuta in 3 mesi e mezzo!)
  • All'ultima assemblea condominiale è stato deciso di inviare a tutti i debitori me compreso (la crisi ha colpito molti) una lettera di Avvocato con messa in more ed addebito delle spese legali.
  • La lettera aggraverà ulteriormente la mia situazione economica e mi farà entrare nella procedura legale che potrebbe portare ad una stretta sul rientro ed altri rischi.
Premesso che la lettera non mi è ancora giunta, ma oramai è questione di giorni, i miei dubbi sono i seguenti:
  1. Il mio "rientro irregolare" come sopra descritto è valido come "manifesta volontà ed efficacia di rientro"?
  2. L'Amministratore può farmi scrivere da un avvocato e mettermi in mora nonostante i miei suddetti pagamenti (di cui l'ultimo solo una settimana e mezza prima dell'assemblea)?
  3. La lettera dell'avvocato - in questo caso - è impugnabile per evitare la messa in mora?
  4. Devo pagare le spese legali di una lettera fondamentalmente inutile (visto che stavo già rientrando con efficacia)?
Ringrazio profondamente chiunque voglia darmi un consiglio.
 

chiacchia

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Solo un avvocato può darti una risposta legale, ma per coscienza mia l'aggettivo che esprime il comportamento dell'amministratore e dei tuoi condomini è FANNO SCHIFO
 

octo

Nuovo Iscritto
Conduttore
Solo un avvocato può darti una risposta legale, ma per coscienza mia l'aggettivo che esprime il comportamento dell'amministratore e dei tuoi condomini è FANNO SCHIFO
Non solo fanno schifo, ma è anche da criminali mandare una lettera di avvocato a una persona che ha dimostrato di voler rientrare. E poi, visti i tempi che corrono, dovrebbero ammirare la buona volontà della persona.
 

nicoz

Membro Attivo
Proprietario Casa
Per il mancato pagamento degli oneri condominiali sono dovuti solo gli interessi legali, salvo diversa previsione del regolamento contrattuale. Chi non paga le quote condominiali non può vedersi addebitato anche gli interessi di mora solo perché così ha deliberato l’assemblea di condominio. A dirlo è stata una recente sentenza della Cassazione [1]. Secondo i giudici, l’assemblea condominiale non può imporre il pagamento degli interessi moratori a carico dei condomini qualora questi ritardino nei pagamenti delle quote condominiali. Infatti, affinché tale aggravio possa avvenire in modo legittimo, è necessario che esso sia stato approvato da una delibera presa all’unanimità o, diversamente, sia presente nel regolamento contrattuale di condominio, approvato anch’esso all’unanimità. Insomma, la semplice maggioranza non è sufficiente per addebitare al condomino moroso anche gli interessi di mora. In tal caso, la delibera è nulla. È facile ipotizzare che l’unanimità sia pressoché impossibile da ottenere, atteso che richiederebbe anche il consenso del condomino tenuto al pagamento. Questo non vuol dire, però, che il condomino inadempiente non sia obbligato a corrispondere gli interessi per il proprio ritardo. Si parlerà, però, in questo caso, dei soli interessi legali, che sono quelli stabiliti, per legge, con Decreto della Banca d’Italia e sono uguali per tutto il territorio italiano. La differenza con gli interessi di mora, invece, è che questi ultimi sono previsti di comune accordo tra le parti (generalmente nei contratti) e sono di norma superiori agli interessi legali, in quanto consistono in una sorta di “penalità”, una sanzione per l’inadempimento contrattuale.Condominio-nulli-gli-interessi-di-mora-deliberati-dallassemblea-a-carico-degli-inadempienti.Spese di avvocato nulla devi se non è il GIUDICE a deciderlo.ciao
 

nicoz

Membro Attivo
Proprietario Casa
La Corte di Cassazione, con sentenza nr. 10929 dello scorso 18 maggio ha affermato chel’assemblea condominiale non può prevedere penali a carico dei condomini morosi, le quali possono, in teoria, essere inserite soltanto in regolamenti c.d. contrattuali, cioè approvati all’unanimità.

Il caso ha riguardato un condomino che proponeva ricorso avverso un decreto ingiuntivo relativo al pagamento in favore del condominio della somma di lire 9.461.380 a titolo di contributi condominiali.

Secondo i giudici di primo e secondo grado, la materia del contendere era limitata alla individuazione degli interessi da applicare alla appellata in relazione al ritardo nel versamento delle spese condominiali, e in particolare se tali interessi potessero essere quelli bancari.

Il condominio, adottava la delibera con la quale era stato modificato il regolamento di condominio nel senso della applicazione degli interessi bancari ai condomini morosi; tale delibera però, essendo stata approvata con una maggioranza inferiore a quella legale, doveva considerarsi nulla.

Secondo gli Ermellini, la delibera deve considerarsi nulla poichè, non rientra, nei poteri dell’assemblea prevedere penali a carico dei condomini morosi, le quali possono, in teoria, essere inserite soltanto in regolamenti c.d. contrattuali, cioè approvati all’unanimità.

Questo articolo è stato pubblicato in Condominio, Sentenze e contrassegnato come cassazione,Condominio, condomino moroso, sentenze da Antonio Maroscia .
ciao
 

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