sergio 41

Membro Attivo
Proprietario Casa
Salve, vorrei sapere se la spesa di manodopera per la sostituzione della valvola gas dello scaldabagno resta ugualmente a carico del proprietario oppure è a carico dell'inquilino. Esistono pareri discordi e vorrei possibilmente chiarire in modo definitivo.
Grazie
 
B

Bluechewanna

Ospite
Salve, vorrei sapere se la spesa di manodopera per la sostituzione della valvola gas dello scaldabagno resta ugualmente a carico del proprietario oppure è a carico dell'inquilino. Esistono pareri discordi e vorrei possibilmente chiarire in modo definitivo.
Grazie


Non sono in grado di chiarire in modo definitivo: non mi occupo di termoidraulica. Per rispondere al tuo quesito è necessario prima di tutto visionare il tuo contratto per verificare la disciplina applicabile. In mancanza di indicazioni specifiche (ad esempio la "Tabella oneri accessori" concordata dalle associazioni dei proprietari e degli inquilini o il "gemello" allegato G) si va per codice civile e usi locali, come riportato in tutti i contratti di loczione. La sostituzione di un vetro rotto, della cinghia dell'avvolgibile, del galleggiante della casseta wc sono tutte sostituzioni, eppure non rientrano nella manuenzione straordinaria, ma nel normale deterioramento prodotto dall'uso e sono riconducibili, secondo giurisprudenza, alla nozione di piccola manutenzione , quindi, se la causa che cagionato la rottura della valvola del gas deriva da normale usura, la spesa compete alli'nquilino , in quanto piccola manutenione (articolo 1576 c.c.) se, però, l'idraulico ha dichiarato che la valvola si è rotta per vetustà, l'onere di provvedere alla sua sostituzione (manodopera compresa) grava sul locatore (articolo 1609c.c.), purchè non diversamente pattuito.
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
La sostituzione di un vetro rotto, della cinghia dell'avvolgibile, del galleggiante della casseta wc sono tutte sostituzioni, eppure non rientrano nella manuenzione straordinaria, ma nel normale deterioramento prodotto dall'uso e sono riconducibili, secondo giurisprudenza, alla nozione di piccola manutenzione , quindi, se la causa che cagionato la rottura della valvola del gas deriva da normale usura, la spesa compete alli'nquilino , in quanto piccola manutenione (articolo 1576 c.c.) se, però, l'idraulico ha dichiarato che la valvola si è rotta per vetustà, l'onere di provvedere alla sua sostituzione (manodopera compresa) grava sul locatore (articolo 1609c.c.), purchè non diversamente pattuito.
Tutte le rotture o deterioramento che hai indicato sono conseguenza della vetustà e dall'usure. Non capisco perché nelle prime ipotesi sono a carico del conduttore e nell'ultimo del proprietario.
 

sergio 41

Membro Attivo
Proprietario Casa
.......Mi pare che se nel contratto non è specificato "analiticamente" ogni e qualsiasi tipo di manutenzione a carico di chi deve essere, non solo non si chiarisce nulla ma vedo che tutto si complica.:confuso:
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Non sono in grado di chiarire in modo definitivo: non mi occupo di termoidraulica. Per rispondere al tuo quesito è necessario prima di tutto visionare il tuo contratto per verificare la disciplina applicabile. In mancanza di indicazioni specifiche (ad esempio la "Tabella oneri accessori" concordata dalle associazioni dei proprietari e degli inquilini o il "gemello" allegato G) si va per codice civile e usi locali, come riportato in tutti i contratti di loczione. La sostituzione di un vetro rotto, della cinghia dell'avvolgibile, del galleggiante della casseta wc sono tutte sostituzioni, eppure non rientrano nella manuenzione straordinaria, ma nel normale deterioramento prodotto dall'uso e sono riconducibili, secondo giurisprudenza, alla nozione di piccola manutenzione , quindi, se la causa che cagionato la rottura della valvola del gas deriva da normale usura, la spesa compete alli'nquilino , in quanto piccola manutenione (articolo 1576 c.c.) se, però, l'idraulico ha dichiarato che la valvola si è rotta per vetustà, l'onere di provvedere alla sua sostituzione (manodopera compresa) grava sul locatore (articolo 1609c.c.), purchè non diversamente pattuito.

Gianco ha già marcato delle corrette osservazioni che condivido...e seppur convieni nell'unica risposta fornibile su chi competa la spesa nel caso specifico...gradirei conoscere quali articoli di Legge o quale giurisprudenza affermi che la sostituzione dovuta all'uso sia piccola manutenzione che spetta al conduttore...in particolare come possa comprendere i "vetri" ...che sinceramente non ho mai visto rompersi per "vetustà" (e pacifico che una rottura di una lastra ha causa "soggettiva" ).
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
.......Mi pare che se nel contratto non è specificato "analiticamente" ogni e qualsiasi tipo di manutenzione a carico di chi deve essere, non solo non si chiarisce nulla ma vedo che tutto si complica.:confuso:

Nessuna complicazione "particolare".
Ove nessuna menzione nel contratto valgono le regole di Legge...anzi...eventuali norme contrarie a quanto stabilisce la Legge sono equiparabili a clausole vessatorie quindi con necessità di doppia firma.

Nel tuo caso specifico ad una rilettura della domanda iniziale non trovo menzione di quanto affermato da Bluechewanna dove tu specificassi la dichiarazione di vetustà da parte dell'idraulico...ma forse lui parlava in via ipotetica.

La rilettura mi fornisce comunque spunto per un dubbio.
Ho inteso la valvola come elemento a se stante rispetto alla caldaia da cui l'eventuale integrale sostituzione equivale a manutenzione straordinaria...qualora invece essa fosse un "componente" interno della caldaia quanto spiegato si inverte: la sostituzione di un componente diverrebbe manutenzione ordinaria quindi a carico del conduttore/inquilino.

Le vere "confusioni" giurisprudenziali riguardano le parti elettroniche (esempio il termostato) perchè una "giurisprudenza" ferma a concetti "superati/vetusti" ritiene che i componenti elettrici siano di per se non soggetti al logorio (bestialità anche per i vecchi circuiti "analogici")...e attribuisce la loro rottura a errato calcolo in sede di progetto e di conseguenza eventuale onere sempre e comunque a carico del proprietario.

Dulcis in fundo al giorno d'oggi la "riparazione" di compnenti elettrici/elettronici è antieconomica (fai prima a sostituire una centralina piuttosto che trovare chi la ripari.
In questo modo una sostituzione che è economicamente più economica di una riparazione diventa nuovamente onere per il proprietario.
 
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O

Ollj

Ospite
@sergio 41 ove la spesa fosse di piccola manutenzione spetterà al suo conduttore.
La legge infatti, nel combinato disposto art.1576 e 1609 del Cc, non distingue tra manutenzione straordinaria ed ordinaria, bensì tra riparazioni di piccola manutenzione o meno, rimanendo le prime sempre a carico del conduttore (salvo difforme convenzione e/o conttatto).
A quanto ammonta la spesa e quale il canone mensile? Sarà agevole trarre le debite conseguenze...
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
La legge infatti, nel combinato disposto art.1576 e 1609 del Cc, non distingue tra manutenzione straordinaria ed ordinaria,

Certamente giurisprudenza:
Cass. n. 1878/2006
L'obbligo di manutenzione ordinaria dell'immobile locato grava sul conduttore.

...ma pure la Legge:
Dispositivo dell'art. 1621 Codice Civile

Il locatore è tenuto ad eseguire a sue spese, durante l'affitto, le riparazioni straordinarie. Le altre sono a carico dell'affittuario


Che poi le cose siano coincidenti per uso nel linguagio comune di tale terminologia non credo sposti di una virgola la valenza.

A titolo di esempio la riverniciatura esterna dei serramenti in legno è manutenzione ordinaria e non certamente di "piccola" entità.
 
O

Ollj

Ospite
Dispositivo dell'art. 1621 Codice Civile
Occhio Dimaraz: tal disposizine è prevista non per la locazione ma esclusivamente per l'affitto che è cosa assai diversa (bene produttivo art.1615 Cc)
Per la locazione si applicano 1576 e 1609
Quanto alla massima poi la leggerò, ma di certo deve replicare art. 1609 Cc
 
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