basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Il lavoro occasionale, è regolato dal D.L 24-04-2017 n. 50 art. 54-bis che al comma 4 recita:

4. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Tale indicazione è ripresa dalla circolare INPS n. 107 del 05-07-2017 al par. 2, dove si legge una affermazione che non lascia dubbi:

Gli stessi [redditi] sono esenti da tassazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Ciononostante su svariati siti in rete, viene precisato che tali redditi, qualora si superi la soglia di esenzione di € 4800, devono essere inseriti nella dichiarazione dei redditi, nel quadro RL (o equivalente nella dichiarazione 730)

Quesito: che significato dare allora al suddetto comma 4, “sono esenti da imposizione fiscale” ?
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
he tali redditi, qualora si superi la soglia di esenzione di € 4800
L'art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 prevede limiti diversi.
devono essere inseriti nella dichiarazione dei redditi, nel quadro RL
Nel quadro RL devono essere inseriti tutti i redditi di pertinenza di quel quadro, non solamente quelli di importo superiore a una certa soglia. Se non sono esenti da imposizione fiscale.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Il significato è che quel comma 4... trova applicazione per le sole prestazioni di lavoro occasionali disciplinate dall'articolo di cui è parte.
Su questo non avevo dubbi.

Ma allora riformulo la domanda: gli introiti generati da lavoro occasionale disciplinate dall'art. 54 bis vanno dichiarate e si sommano ad altri eventuali redditi, o no?
Io avrei inteso che se sono esenti da imposizione fiscale, non vanno esposti nella dichiarazione dei redditi. (al pari di altri redditi esenti, (ad es. certe indennità dei disabili)
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
quel limite nasce dal fatto che sotto quella soglia di reddito si ha diritto a detrazioni che azzerano le eventuali imposte dovute.
Quel limite è quello previsto per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro, che se non superato, e se non si posseggono anche altri redditi, esonera dalla presentazione della dichiarazione.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Evidentemente no.
Grazie: certo che allora mi piacerebbe capire perchè questi articoli affermano il contrario. O sbaglio io a leggere?

(vedi al capitolo :"La disciplina fiscalelegata alle Prestazioni occasionali.

 

Fift@

Membro Assiduo
Professionista
Il lavoro occasionale, è regolato dal D.L 24-04-2017 n. 50 art. 54-bis che al comma 4 recita:

4. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Tale indicazione è ripresa dalla circolare INPS n. 107 del 05-07-2017 al par. 2, dove si legge una affermazione che non lascia dubbi:

Gli stessi [redditi] sono esenti da tassazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Ciononostante su svariati siti in rete, viene precisato che tali redditi, qualora si superi la soglia di esenzione di € 4800, devono essere inseriti nella dichiarazione dei redditi, nel quadro RL (o equivalente nella dichiarazione 730)

Quesito: che significato dare allora al suddetto comma 4, “sono esenti da imposizione fiscale” ?
Manda una mail all'agenzia delle entrate, rispondono in pochi giorni e sono molto precisi
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Le Ultime Discussioni

Alto