Il lavoro occasionale, è regolato dal D.L 24-04-2017 n. 50 art. 54-bis che al comma 4 recita:
4. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
Tale indicazione è ripresa dalla circolare INPS n. 107 del 05-07-2017 al par. 2, dove si legge una affermazione che non lascia dubbi:
Gli stessi [redditi] sono esenti da tassazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Ciononostante su svariati siti in rete, viene precisato che tali redditi, qualora si superi la soglia di esenzione di € 4800, devono essere inseriti nella dichiarazione dei redditi, nel quadro RL (o equivalente nella dichiarazione 730)
Quesito: che significato dare allora al suddetto comma 4, “sono esenti da imposizione fiscale” ?
4. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
Tale indicazione è ripresa dalla circolare INPS n. 107 del 05-07-2017 al par. 2, dove si legge una affermazione che non lascia dubbi:
Gli stessi [redditi] sono esenti da tassazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Ciononostante su svariati siti in rete, viene precisato che tali redditi, qualora si superi la soglia di esenzione di € 4800, devono essere inseriti nella dichiarazione dei redditi, nel quadro RL (o equivalente nella dichiarazione 730)
Quesito: che significato dare allora al suddetto comma 4, “sono esenti da imposizione fiscale” ?