Il "lavoro occasionale" subisce Ritenuta d'Acconto.
Non sempre.
Il DL 50 all'art. 54-bis definisce due tipi di lavoro occasionale, a cui possono fare ricorso rispettivamente le persone fisiche, con i voucher "Libretto di Famiglia" o i lavoratori autonomi, imprenditori associazioni, fondazioni, condominj, Con i voucher previsti col "Contratto di Prestazione Occasionale - PrestO"
I primi non sono soggetti a ritenuta d'acconto.
I secondi si, purchè i committenti siano identificati come sostituti d'imposta
es. Imprese e Professionisti (che non applicano il regime forfettario)
Società di Persone e capitali
Associazioni ed enti di ogni tipo
Condominij
Quanto ad inserire i redditi in dichiarazione, a parte la incertezza che avevo esposto all'inizio, hai sollevato una ulteriore "stranezza" della legge: nel caso fosse conveniente recuperare la ritenuta d'acconto, potrebbe essere di interesse dichiarare il reddito e portare la R.A. a credito,