estate

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A cause di continue ostruzioni nella rete fognaria, che dal condominio adduce al pozzetto di raccolta della rete fognaria, abbiamo dovuto eseguire costosi lavori. Trattandosi di rete fognaria gestita dalla società comunale (acquedotto e fognature) al condominio non era consentito intervenire con una propria impresa ad eseguire i lavori perché questi possono essere eseguiti solo da imprese di fiducia della società idrica.

Tanto premesso, apprendo ora che l’amministratore non ha fatto i pagamenti con bonifico allo scopo di poter beneficiare della detrazione fiscale per lavori di manutenzione straordinaria perché, a suo dire, la società comunale gli aveva detto che tale tipo di intervento non beneficia delle detrazioni fiscali.

A me sembra strano che dei lavori su un bene della società idrica comunale, ma ad esclusivo servizio del condominio, eseguiti peraltro da una società pubblica, non rientrino nei lavori che danno titolo al beneficio. Vorrei il vostro parere in merito. Grazie a tutti.
 

Nemesis

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A me sembra strano che dei lavori su un bene della società idrica comunale, ma ad esclusivo servizio del condominio, eseguiti peraltro da una società pubblica, non rientrino nei lavori che danno titolo al beneficio
I lavori che danno diritto alla detrazione sono quelli effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali di cui all'art. 1117, n. 1), del codice civile.
 

basty

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Se interpreto bene la risposta di @Nemesis, le spese sarebbero detraibili, se il tratto di condotto fognario rientrasse tra gli impianti comuni di proprietà condominiale.

Mi sembra invece che la definizione data lo escluda:
bene della società idrica comunale, ma ad esclusivo servizio del condominio,

Piuttosto mi chiedo allora perchè la manutenzione di questo tratto non sia diventata a carico della società idrica comunale. Credo che la sua realizzazione sia stata compresa tra gli oneri di urbanizzazione: qualcuno può commentare questa situazione? Potremmo avere un caso simile.
 

basty

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Anche se fosse parte comune del condominio, non è tra quanto compreso nel n. 1) dell'art. 1117 c.c.
Mi pare (stranamente) che dovrei rispondere: risposta esatta ma non pertinente.

Il quesito verteva sulla detraibilità, e la discriminante era se questo tratto fognario rientrasse nelle parti comuni.

Ora è vero che la fognatura non è elencata nel comma 1 del 1117 c.c.; ma lo è nel c. 3;

La recente guida sulle ristrutturazioni (ed febbraio 2017) non lascerebbe dubbi: tra l'altro finalmente fa esplicito riferimento agli interventi alle lettere a,b,c,d, del Dpr 380/2001 eliminando vecchie incongruenze di interpretazione: ora nel prospetto finale la fognatura (fino al limite della proprietà del fabbricato) è inserita tra le opere sulle parti comuni, detraibili.
 

estate

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Proprietario Casa
Vi ringrazio delle risposte così argomentate e pertinenti. Con il buon senso il tratto di fognatura che parte dal palazzo e, sotto il marciapiede, raggiunge il pozzetto di raccolta che a sua volta è collegato alla rete fognaria, è un'opera posta ad esclusivo servizio del condominio. Di conseguenza, sempre con il buon senso, le spese sostenute per il rifacimento del tratto fognario dovrebbero godere dei benefici fiscali.
Tuttavia questo tratto fognario, pur essendo ad esclusivo servizio del condominio, non è di proprietà del condominio non potendo lo stesso intervenire su un manufatto che è di proprietà dell'Amap (azienda municipale acquedotto). Di conseguenza, dal punto di vista formale, opterei per la tesi restrittiva di Nemesis anche se conduce a risultati penalizzanti. Grazie sempre.
 

Gianco

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Ammesso che l'intervento abbia interessato una parte della condotta nel suolo pubblico, in sostanza è servito a ripristinare la funzionalità del servizio a favore del condominio. Pertanto, credo che la fattura possa indicare l'intervento a favore del richiedente senza specificare o scindere i lavori nel tratto, privato, ma presente in area comunale sulla quale ritengo debba essere considerata servitù.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Scusate se mi ripeto e mi inserisco in questa discussione: è consueto che rimanga di competenza del fabbricato il ripristino di questi collegamenti dal pozzetto di raccolta condominiale, eventualmente anche su suolo pubblico, alla condotta pubblica? Come in questo caso; o il tratto di condotta è condominiale, e non vedo perchè il condominio non possa incaricare una sua ditta. O è di proprietà comunale (o pubblica) ed allora dovrebbe passare di competenza dell'ente pubblico. Che relazione avrebbe con gli oneri di urbanizzazione richiesti al momento della concessione edilizia? Ritenevo che riguardassero appunto anche questi allacciamenti alle reti di servizio.
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Gli allacci alla rete pubblica li eseguono i privati a loro cura e spese anche se presente in sede stradale pubblica. Ovviamente devono essere autorizzati. Mentre se il problema è relativo al collettore fognario deve intervenire l'ente pubblico.
 

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