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Ollj

Ospite
Non sia così pessimista...
Come già le scrissi il danno patito e risarcibile non è rappresentato solo dal costo dell'opera, bensì
tutti gli aspetti negativi ed anche il disagio, la perdita di tempo, gli effetti negativi indiretti costituiscono danno
Quindi se la Compagnia liquidò tal somma a titolo di risarcimento del danno da lei patito, ciò le spetta integralmente, nulla escluso.
Il denaro che il Condominio ha incamerato è un risarcimento per danno e il Condominio, se non dimostra che vi è un danno ulteriore al suo da risarcire, non può trattenere alcun ammontare, non avendone titolo alcuno (non è danneggiato e non vi è danno comune da risarcire).
 

quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
La semplicissima domanda resta: "quanto ha liquidato la compagnia per questo
sinistro???" Non ci vuole un investigatore di professione per appurarlo.
Una volta appurato si agisce di conseguenza senza se e senza ma.
Cappitto mi avete propisti abbondanti ad libitum??? Altrimenti chiedetelo a
FradJACOno che vi scruta a sinistra del Padre... Lui vi dirà meglio di Quiproquo.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa

L'Art. 2051 vale per i rapporti fra danneggiante e danneggiato.
Niente dispone in merito ai rapporti Compagnia di Assicurazioni e Contraente (assicurato) e ancor meno tra Compagnia e danneggiato.

Art. 1882 Codice Civile
L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.


Assicurazione Rischi (diversi da RCA)
La compagnia di assicurazioni dell’assicurato ha una obbligazione di pagamento nei confronti del danneggiato?
A differenza di quanto avviene in materia di responsabilità da circolazione dei veicoli, l’obbligo dell’assicuratore di pagare l’indennizzo sussiste solo nei confronti dell’assicurato e non nei confronti del danneggiato, quale corollario del principio di relatività dei contratti (art. 1372 codice civile).

il danno patito e risarcibile non è rappresentato solo dal costo dell'opera,

Questo è indiscutibile...ma mai pretesa è stata avanzata dal danneggiato in tal senso.

Questi nemeno si son "degnati" di presentare un "preventivo...e guardacaso hanno ricevuto persino un rimborso superiore a quanto speso.

Altrettanto indiscutibile che possano ancora tentare di "pretendere" ulteriori soldi...ma dubito otterrebbero risposta positiva...e in tal caso dovranno decidere se "investire" (gettare alle ortiche) soldi per un legale che inizi una causa.

Cui prodest?
 
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Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Rimango basito da certe affemazioni.
La "finanza" non fà ispezioni solo perchè si va a credito IVA.
ovviamente, la mia era una divergenza sarcastica. Comunque se una azienda va in credito di IVA, dipende dall'importo, il primo anno e forse il secondo la scampa ma al terzo l'accertamento è probabilissimo. Questo per un semplice ragionamento: compri materie prime e paghi l'IVA, vendi prodotti finiti che costano senz'altro più delle materie prime e su questo prezzo applichi la medesima percentuale di IVA. L'IVA, normalmente, deve essere a debito perché altrimenti significa che l'IVA pagata sugli acquisti è superiore all'IVA riscossa dalle vendite. Il chè potrebbe significare che compri più di quanto vendi, oppure che vendi senza fatturare. Da qui l'ispezione di controllo dei documenti contabili. Una categoria che può operare in IVA a credito sono i medici per i quali l’articolo 10 del d.p.r. del 26 ottobre 1972 n.633 stabilisce che le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazioni rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza sono esenti dall’IVA. Quindi quando il medico vi chiede"vuole la fattura e pagare l'IVA?" Fa del terrorismo e vuole lavorare in nero.
Non esiste alcuna Legge che imponga al contrente di una polizza rischi di liquidare quanto ricevuto dalla propria compagnia ad una eventuale controparte.
Questa volta rimango basito io.
Stiamo parlando di polizze rischi danni elementari sottoscritte da condomìni.
Con la premessa che in caso di danneggiamento che coinvolge più proprietà condominiali il perito della assicurazione comunica l'importo globale del risarcimento ma come somma di quanto l'assicurazione riconosce di risarcire a ciascun danneggiato. Mi è proprio capitato proprio all'inizio dell'anno che un proprietario tornado a casa dopo ben 15 giorni di vacanze natalizie abbia trovato la casa disastrata per le perdite di uno sciacquone del bagno del proprietario del piano di sopra anche lui assente per il fine d'anno fino all'epifania. I danni causati si sono estesi ai due appartamenti sottostanti sullo stesso piano ed anche al soffitto dell' ulteriore piano sottostante. In pratica 3 prorpietari più il proprietario del bagno. L'assicurazione ha risarcito tutti.
Quindi qualsiasi movimentazione all'interno delle cifre stabilite dal perito è arbitraria, è passibile di denuncia per distrazione. Allo stesso modo è passibile di denuncia se il danneggiato è uno solo e l'amministratore non versa l'intero importo riconosciuto dalla assicurazione.
Sai che bella figura di emme fa l'amministratore se il condomino insoddisfatto cita il condominio e la assicurazione, come avviene in questi casi, e l'assicurazione rispolverando il carteggio scopre che, al danneggiato, l'amministratore ha versato meno di quando era stato periziato.
Nella assicurazione rischi danni elementari, sottoscritta dal condominio, i condòmini non sono terzi danneggiati ma assicurati: i terzi danneggiati vengono risarciti direttamente dalla assicurazione (auto colpita da delle scheggie di cornicione cadute in strada) mentre gli assicurati ricevono il rimborso dall'amministratore che gira gli importi ai danneggiati secondo quanto riconosciuto dalla assicurazione.
 
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basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Non vedo l'insistenza e la necessità di ipotizzare cause: se l'amministratore ha trattenuto indebitamente soldi liquidati dall'assicurazione ha commesso un illecito. Più semplice non rinnovare la fiducia. Sperando facciano altrettanto gli altri.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Questo per un semplice ragionamento: compri materie prime e paghi l'IVA, vendi prodotti finiti che costano senz'altro più delle materie prime e su questo prezzo applichi la medesima percentuale di IVA.

La cosa è semplicemente smentibile...e posso parlarti per esperienza diretta.

Potresti avere una situzione "iniziale" dove a seguito di svariati investimenti in Impianti e Immobilizzazioni la ditta sborsi cospiscui imorti IVA che non si compensano in breve tempo con quanto incassato come aliquota sulle vendite.
Se poi compri con aliquota "piena" e vai a vendere con aliquoa agevolata (giusto perchè siamo in tema di "propit" si pensi alle ditte edili/impianti/serramenti)...facile che la cosa si trascini per lustri.
Una volta cpaitava anche se avevi preponderanza di export verso paesi dove non vigeva IVA (preumo nulla sia cambiato).
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
sottoscritte da condomìni.

E' qui che tutti sbagliate...la polizza è stipulata dal Condominio e non dai singoli condòmini...che diventano terzi qualora lamentino danni per cause imputabili al Condominio.

Si badi che è proprio questa "terziarietà" a permettere di chiedere risarcimento del danno anche se la Compagnia non risarcisse nulla o il Condominio o il "vicino" danneggiante non avesse polizza.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
oh che bello ma i soldi per pagare la polizza al condominio chi glieli da? la borsetta di mammà? (che abita in altro palazzo)

E questo che rilevanza ha? Mica c'è la firma di ogni singolo proprietario nel contratto di assicurazione.

Ho l'impressione che tutti fraintendiate il significato delle parole e le regole di Legge.

Vi possono essere svariati motivi senza che ciò costituisca comportamento truffaldino da parte dell'amministratore.
 

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