Rimango basito da certe affemazioni.
La "finanza" non fà ispezioni solo perchè si va a credito IVA.
ovviamente, la mia era una divergenza sarcastica. Comunque se una azienda va in credito di IVA, dipende dall'importo, il primo anno e forse il secondo la scampa ma al terzo l'accertamento è probabilissimo. Questo per un semplice ragionamento: compri materie prime e paghi l'IVA, vendi prodotti finiti che costano senz'altro più delle materie prime e su questo prezzo applichi la medesima percentuale di IVA. L'IVA, normalmente, deve essere a debito perché altrimenti significa che l'IVA pagata sugli acquisti è superiore all'IVA riscossa dalle vendite. Il chè potrebbe significare che compri più di quanto vendi, oppure che vendi senza fatturare. Da qui l'ispezione di controllo dei documenti contabili. Una categoria che può operare in IVA a credito sono i medici per i quali l’articolo 10 del d.p.r. del 26 ottobre 1972 n.633 stabilisce che
le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazioni rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza sono esenti dall’IVA. Quindi quando il medico vi chiede"vuole la fattura e pagare l'IVA?" Fa del terrorismo e vuole lavorare in nero.
Non esiste alcuna Legge che imponga al contrente di una polizza rischi di liquidare quanto ricevuto dalla propria compagnia ad una eventuale controparte.
Questa volta rimango basito io.
Stiamo parlando di polizze rischi danni elementari sottoscritte da condomìni.
Con la premessa che in caso di danneggiamento che coinvolge più proprietà condominiali il perito della assicurazione comunica l'importo globale del risarcimento ma come somma di quanto l'assicurazione riconosce di risarcire a ciascun danneggiato. Mi è proprio capitato proprio all'inizio dell'anno che un proprietario tornado a casa dopo ben 15 giorni di vacanze natalizie abbia trovato la casa disastrata per le perdite di uno sciacquone del bagno del proprietario del piano di sopra anche lui assente per il fine d'anno fino all'epifania. I danni causati si sono estesi ai due appartamenti sottostanti sullo stesso piano ed anche al soffitto dell' ulteriore piano sottostante. In pratica 3 prorpietari più il proprietario del bagno. L'assicurazione ha risarcito tutti.
Quindi qualsiasi movimentazione all'interno delle cifre stabilite dal perito è arbitraria, è passibile di denuncia per distrazione. Allo stesso modo è passibile di denuncia se il danneggiato è uno solo e l'amministratore non versa l'intero importo riconosciuto dalla assicurazione.
Sai che bella figura di emme fa l'amministratore se il condomino insoddisfatto cita il condominio e la assicurazione, come avviene in questi casi, e l'assicurazione rispolverando il carteggio scopre che, al danneggiato, l'amministratore ha versato meno di quando era stato periziato.
Nella assicurazione rischi danni elementari, sottoscritta dal condominio, i condòmini non sono terzi danneggiati ma assicurati: i terzi danneggiati vengono risarciti direttamente dalla assicurazione (auto colpita da delle scheggie di cornicione cadute in strada) mentre gli assicurati ricevono il rimborso dall'amministratore che gira gli importi ai danneggiati secondo quanto riconosciuto dalla assicurazione.