Un giocatore

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Salve. L'appartamento di un fabbricato si trova a piano terra ed ha come pertinenza un giardino delimitato da una siepe oltre che dall'appartamento stesso. La siepe è quindi limite anche del condominio associato con il fabbricato. Domanda: di chi è la siepe, ossia è una parte comune o è solo del proprietario dell'appartamento? Grazie.
 

clemente

Membro Attivo
Professionista
Se trattasi di area di pertinenza esclusiva dell'appartamento la manutenzione è a carico esclusivo del condomino, salvo naturalmente clausole contenute nel regolamento di condominio.
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Salvo prove contrarie la siepe è in comune. Se fosse tua dovresti avere una fascia oltre la siepe per poterla manutenzionare.
 

AugustaDM

Membro Junior
Professionista
Se la siepe è posta a confine dell'appartamento e al di la della stessa ci sono aree condominiali, si presume che la siepe sia 2/3 di proprietà del condomino e 1/3 di proprietà condominiale con tutte le conseguenze in tema di ripartizione delle spese di manutenzione
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Se la siepe è posta a confine dell'appartamento e al di la della stessa ci sono aree condominiali, si presume che la siepe sia 2/3 di proprietà del condomino e 1/3 di proprietà condominiale con tutte le conseguenze in tema di ripartizione delle spese di manutenzione
E' una norma che non conosco. Da dove è stata dedotta, visto che le tolleranze catastali sono piuttosto elevate?
Se la siepe invece insiste solo sulla proprietà del condomino, la stessa è di sua esclusiva proprietà
Chi stabilisce il confine? E' una misurazione catastale o risulta da una planimetria quotata allegata all'atto?
 

AugustaDM

Membro Junior
Professionista
L'art. 898 c.c., rubricato Comunioni di siepi,

Ogni siepe tra due fondi si presume comune ed è mantenuta a spese comuni, salvo che vi sia termine di confine o altra prova in contrario.
Se uno solo dei fondi è recinto, si presume che la siepe appartenga al proprietario del fondo recinto, ovvero di quello dalla cui parte si trova la siepe stessa in relazione ai termini di confine esistenti.
La siepe sul confine tra due fondi si presume comune, salvo alcune eccezioni:
a) via sia un termine di confine e la siepe sia posta in uno dei due fondi;
b) esista altra prova contraria (evidentemente qualsiasi genere di prova, anche se la prova regina, in questi come in altri casi, è la prova scritta);
c) in caso di fondo recinti la siepe è di proprietà del proprietario della recinzione, salvo il caso in cui la siepe si trovi al di là dei termine di confine rispetto al proprietario della suddetta recinzione.

Come dire: Tizio può essere proprietario di recinto e siepe oppure solamente di una delle due a seconda dello stato dei luoghi.

Quando la siepe è comune, le spese per la sua manutenzione sono sostenute da entrambe le parti, nella misura concordata o in mancanza di accordo in parti uguali.
 

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