In materia di manutenzione delle aree verdi, seppur private, il punto di partenza è rappresentato dall'analisi del regolamento edilizio comunale e/o degli usi locali, dalla cui disamina il più delle volte si riescono a valutare compiutamente i problemi relativi all'altezza massima che le siepi di delimitazione della proprietà possono avere.
Dal punto di vista codicistico, invece, l'art. 898 c.c. è specificamente destinato a disciplinare l'evenienza dellacomunione di siepi, prescrivendo che "ogni siepe tra due fondi si presume comune ed è mantenuta a spese comuni, salvo che vi sia termine di confine o altra prova in contrario. Se uno solo dei fondi è recinto, si presume che la siepe appartenga al proprietario del fondo recinto, ovvero di quello dalla cui parte si trova la siepe stessa in relazione ai termini di confine esistenti".
Ora, per superare la presunzione di comunione sarà necessario riscontrare uno dei seguenti casi:
1) prova scritta che superi la comunione;
2) il terreno è recinto e la siepe insiste all'interno di tale fondo;
3) sussista un termine di confine e la siepe insista al suo interno.
Detto ciò, qualora la siepe sia in comune, applicandosi il generale principio manutentivo dei beni in comunione, le spese saranno a carico di entrambi i comunisti; viceversa, qualora la siepe sia di proprietà esclusiva sarà ovviamente a carico del proprietario l'intera spesa.
Diverso discorso per la distanza dal confine cui è dedicato l'art. 892 c.c., a norma del quale la distanza dal confine dev'essere di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.
Alla luce di ciò, anzitutto sarà necessario verificare la conformazione dei luoghi per poter fornire una risposta compiutamente satisfattiva, anche e soprattutto per evitare di incorrere in problemi derivanti dall'erronea qualificazione del problema.