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Ollj
Ospite
No, ed è quanto non ha compreso Nemesis chi si ostina a pontificare, citando a sproposito la massima del 2015 che invece fa riferimento ad una controversia in cui si cercò di eccepire all'acquirente/locatore gli accordi invece intercosi tra il venditore ed il conduttore (la c.d. situazione debitoria e creditoria, maturatasi in capo al precedente proprietario)Ne consegue che se l'inquilino (pur non avendo pagato al venditore la mensilità di dicembre 2015) paga regolarmente quanto dovuto all'acquirente nei mesi da gennaio 2016 in avanti, nessuno lo può sfrattare per morosità.
Quesito iniziale:
Risposta erronea data:Si potrebbe dare lo sfratto per morosità e chi lo potrebbe dare ?
Asserzione del tutto sballata dato che l'intimazione spetta solo a chi risulti legittimo proprietario al tempo in cui si propone l'azione e che, nell'ipotesi in esame di compravendita, è di certo persona diversa (acquirente) da chi proprietario fu al tempo in cui si generò la morosità (venditore); ergo e quanto al caso concreto, chi era proprietario al momento della morosità, realizzatasi la compravendita, mai potrà intimare lo sfratto.Chi risulta come locatore nel periodo in cui si è verificata la morosità.
Sul fatto che l'acquirente possa procedere allo sfratto anche per diritti sorti in antecedenza alla compravendita, per tutte vedasi Cassazione 12883 del 24/07/2012:
"L’acquirente di un immobile locato a terzi, in quanto cessionario ex lege del contratto di locazione e di tutti i diritti e le facoltà da esso scaturenti, è pienamente legittimato ad intimare al conduttore lo sfratto, a nulla rilevando né che la morosità fosse maturata prima della vendita dell’immobile, né che prima di tale momento la locazione fosse cessata per scadenza del termine"
Quanto alla possibilità per l'acquirente di poter chiedere al conduttore la pigione mai versata al venditore, lo si potrà ben fare ove, mancante la richiesta da parte del venditore, non si sia mai realizzata la "situazione debitoria e creditoria, maturatasi in capo al precedente proprietario" (il vero significato di Cassazione 2015); in tal senso:
- Cassazione 7696 del 14 Aprile 2015
"Nel caso di specie va ribadito il principio per cui, in mancanza di contraria volonta’ dei contraenti, la vendita dell’immobile locato determina di diritto la cessione del contratto di locazione al terzo acquirente, senza necessita’ del consenso del conduttore, anche nel caso in cui la locazione sia cessata in data anteriore alla vendita.
Cosi’ definita la disciplina sostanziale, gli effetti processuali sono consequenziali, nel senso che “Per effetto del negozio di cessione del credito, notificato al debitore ceduto, il diritto di credito trasmigra al cessionario con tutte le azioni dirette ad ottenerne la realizzazione, e nell’ipotesi di esercizio di tali azioni da parte del cessionario contro il debitore ceduto non e’ necessaria la partecipazione al processo del cedente”
-Cassazione 674 del 14 gennaio 2005:
"In mancanza di una contraria volontà dei contraenti, la vendita dell’immobile locato determina la surrogazione, nel rapporto di locazione, del terzo acquirente che subentra nei diritti e nelle obbligazioni del venditore locatore senza necessità del consenso del conduttore, con la conseguenza che quest’ultimo è tenuto, di regola, a pagare i canoni all’acquirente, nuovo locatore, dalla data in cui riceve la comunicazione della vendita dell’immobile in una qualsiasi forma idonea, in applicazione analogica dell’art. 1264 c.c. in tema di cessione dei crediti"
Art. 1264 Cc.
"La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l’ha accettata o quando gli è stata notificata.Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell’avvenuta cessione"
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