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Ollj

Ospite
Si potrebbe dare lo sfratto per morosità e chi lo potrebbe dare ?
Chi risulta come locatore nel periodo in cui si è verificata la morosità.
Errato.
Lo sfratto compete a chi risulti esser effettivo proprietario al tempo dell'azione.

Nel caso di specie lo sfratto dovrà essere dato dall'acquirente e lo potrà anche per la morosità generatasi al tempo in cui il venditore era ancora proprietario

Il quesito era un altro, ovvero se il nuovo proprietario potesse "fruire" di questa morosità.
Il venditore potrà agire per il risarcimento del danno patito (mancata pigione del mese di Dicembre) solo se il proprio debitore non si sia già legalmente liberato da tal obbligo; infatti se l'acquirente intimasse al conduttore il pagamento di Dicembre, questi sarebbe tenuto ad adempiere nelle mani dell'attuale locatore, con la conseguenza che il venditore dovrebbe rivalersi esclusivamente sul proprio avente causa.
 
Ultima modifica di un moderatore:
O

Ollj

Ospite
@Cipollini consiglio di:
- contattare l'acquirente e far chiedere a questi la mensilità di Dicembre.
- riconoscere all'acquirente un premio per l'interessamento prestato.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Errato.
Lo sfratto compete a chi risulti esser effettivo proprietario al tempo dell'azione.
Nel caso di specie lo sfratto dovrà essere dato dall'acquirente e lo potrà anche per la morosità generatasi al tempo in cui il venditore era ancora proprietario
È falso.
Cass. civ. Sez. III, Sent. 12-02-2015, n. 2751:
L'acquirente dell'immobile locato, pur subentrando in tutti i diritti e gli obblighi
correlati alla prosecuzione del rapporto di locazione, deve considerarsi terzo rispetto agli obblighi già perfezionatisi ed esauritisi a favore e a carico delle parti originarie fino al giorno del suo acquisto (Cass. n. 11895/2008). Ed invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il principio, stabilito dall'art. 1602 cod. civ., comporta che il rapporto di locazione viene a scindersi in due periodi distinti, rispetto a ciascuno dei quali l'unico contratto spiega i suoi effetti nei confronti di colui che in quel periodo ha la qualità di locatore, (cfr Cass. n. 22669/04, Cass. n. 8328/01, Cass. n. 15021/04), con la conseguenza che la successione dell'acquirente, salvi diversi accordi di cessione, consentiti nel nostro ordinamento come espressione del principio dell'autonomia contrattuale delle parti, non comporta il trasferimento al nuovo proprietario della situazione debitoria e creditoria, maturatasi in capo al precedente proprietario, nel periodo antecedente
all'acquisto del bene locato.
 
O

Ollj

Ospite
Vada a leggersi anche tutto il resto della Giurisprudenza consolidata, in primis Cassazione 2012 (e faccia la fatica di reperirsela).
Cassazione 2015 dice ben altro da quanto da lei inteso e qui affermato:
Chi risulta come locatore nel periodo in cui si è verificata la morosità.
Lasci perdere le analisi sottili, ci rimette i denti. Continui invece a dilettarsi nel replicare, senza aggiunger nulla, ai chiarimenti forniti da altri prima di lei: le riesce assai meglio e non commette errori.
Aloa.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
Riassumo quello che ho capito.

Lo sfratto per morosità può essere chiesto in questo momento da chi è proprietario/locatore in questo momento. Quindi dall'acquirente.

Però il debito che l'inquilino ha nei confronti del venditore (cioè il precedente locatore) NON è trasmissibile all'acquirente, salvo espresso patto contrario.

Ne consegue che se l'inquilino (pur non avendo pagato al venditore la mensilità di dicembre 2015) paga regolarmente quanto dovuto all'acquirente nei mesi da gennaio 2016 in avanti, nessuno lo può sfrattare per morosità.

E' corretta questa interpretazione?
 

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