condobip

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Dalle foto si vede che è un comune balcone aggettante senza particolari decori, per cui tutte le spese saranno a carico del proprietario, cioè chi lo calpesta.
 

Daniele 78

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In questo caso, per quanto mi riguarda, basterebbe tamponare momentaneamente con una mano di mapefer, come diceva Daniele.
Si ma momentaneo deve essere 1/2 anni non di più.
I frontalini non sono messi benissimo nelle tue foto, e sono i primi elementi che prendono acqua (come in tutti i balconi). L'intonaco oltre ad avere la funzione di finitura per l'edificio, ha la funzione di ricoprire parti come mattoni o C.A che tendono ad assorbire molto l'acqua e tendono a portarla all'interno. Tieni conto che quando l'intonaco "ammalorato" prende acqua diventa pericolante (può staccarsi da un momento all'altro) senza nessun preavviso.
Ora dico questo poichè nel lavoro (vedi foto che ho pubblicato sopra) eravamo intervenuti d'urgenza,in quanto dei pezzi si erano staccati e caduti nel cortiletto interno mentre giocavano i bambini!! ti lascio immaginare cosa sarebbe successo se l'intonaco precipitato li avesse colpiti.
Se il tuo balcone è su strada pubblica è ancora più in vista per cui potrebbe succedere (come ad esempio è successo nel condominio a fianco del nostro) che il distacco avviene nel weekend, sfiora per pura fortuna un passante, e subito dopo questo chiama i Vigili del Fuoco. Dopo questi hanno fatto il sopralluogo, transennano la zona, e obbligano il condominio a porre rimedio. Ci scommetterei pure su una loro sanzione.
Consiglio, di fare molta molta attenzione e non sottovalutare il problema.
 
Ultima modifica:

arciera

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Proprietario Casa
Riepilogando. Il balcone e' tuo. Se il condominio a maggioranza si fa carico della spesa, io al tuo posto voterei a favore.

Riguardando bene, vorrei sapere se quella linea di demarcazione del frontalino e' pittura o distacco? Perché se fosse solo pittura non è poi malaccio. Il balcone di sopra e' messo peggio, ma visto che hai fotografato in pieno quello appena sbocconcellato, lasciando quello di sopra un po' in disparte ( quello dove si vedono i ferri) quale è il tuo? Perché il balcone, sia sotto che sopra è' privato.
 
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Daniele 78

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Riguardando bene, vorrei sapere se quella linea di demarcazione del frontalino e' pittura o distacco?
Posso risponderti io?? Quella della prima foto (parlo della linea di demarcazione che tu vedi) è dovuta a parte dell'intonaco che si è scrostato. Te lo dico l'intonaco perchè ha un certo spessore. La pittura quando si sfoglia lascia come spessore 2/3 mm (quando è tantissimo) qui occhio e croce manca 1/1,5 cm quindi manca proprio l'intonaco sotto.
Io ho avuto un'altro caso identico in un altro condominio dove (su una mia proprietà) ho dovuto demolire il frontalino pericolante (già un pezzo si era scrostato e caduto giù) dal 3° piano. Non potevo non farlo.
 

Ennio Alessandro Rossi

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Professionista
come citato da condobip :
Art. 1137. Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea.

Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.
Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.
L'azione di annullamento non sospende l'esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorità giudiziaria.
L'istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell'inizio della causa di merito non sospende nè interrompe il termine per la proposizione dell'impugnazione della deliberazione. Per quanto non espressamente previsto, la sospensione è disciplinata dalle norme di cui al libro IV, titolo I, capo III, sezione I, con l'esclusione dell'articolo 669-octies, sesto comma, del codice di procedura civile.
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
il mio punto di vista che è anche una risposta indiretta ad arciera:
Partiamo da una considerazione penso da tutti condivisa : i balconi non sono compresi tra le parti comuni dell’edificio tanto che non sono elencati nell’art. 1117 del codice civile. Appartengono al proprietario dell'appartamento e ne rappresentano come prolungamento del piano. La "memorabile " sentenza della Cassazione n. 15913 del 17 luglio 2007 lo conferma .
Ma altri elementi dei balconi sono da considerarsi beni comuni, poiché fanno parte della facciata dell’edificio. Quindi, se in linea di principio la manutenzione va sopportata dal singolo, questa norma di carattere generale deve fare i conti con un’altra regola, che considera il balcone nel suo aspetto estetico, concorrente a formare il decoro dello stabile ragion per cui alcune spese di rifacimento vanno ripartite tra i condomini, in proporzione delle quote millesimali di proprietà.
La parte esterna del balcone, il frontalino, è stata considerata un elemento imprescindibile della facciata dello stabile con orientamento giurisprudenziale pressoché costante e unanime. Quindi a mio parere non c’è alcun dubbio sul fatto che le relative spese per il rifacimento siano a carico di tutti i condomini (Trib. Milano 1/2/88, n. 1045; 14/10/91 n. 9259; 7/5/92, n. 5102; Cass. 18/3/89 n. 1361 e 3/8/90, n. 7831).
Il principio non copre eventuali responsabilità del singolo . Ripartire pro quota la spesa di rifacimento o manutenzione dei frontalini presuppone che i lavori scaturiscano da normale usura o da altra causa non specificamente imputabile al singolo. In caso contrario la spesa dovrà essere sopportata da chi ha provocato il danno.
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
Il problema da un decennio è stato superato: i frontalini sono privati perchè preservano il balcone e la sua gabbia. Soltanto se sono decorativi sono riconosciuti parte integrante della facciata, estetica.
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
Le spese per i frontalini dei balconi sono sempre dei singoli proprietari, se non viene provata la loro funzione decorativa-ornamentale dell'immobile. Così la sentenza 1784/2007 della Cassazione ha messo i puntini sulle i dell'annosa questione.
La premessa da cui è partita la Corte, anzitutto, è che tra le attribuzioni dell'amministratore si annovera anche il compimento di atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio ( articolo 1130, n. 4 del Codice civile ).
Nel concreto, la Cassazione ha affrontato il caso di una spesa sostenuta dall'amministratore che era intervenuto per rimuovere situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone sui frontalini di balconi ritenendoli parti comuni e pertanto di sua competenza, e costretto poi ad agire in giudizio per il recupero dell'importo anticipato ( posto a carico di tutti i condomini dello stabile ), non essendo stato ratificato il suo operato dall'assemblea dei condomini.
La premessa da cui è partita la Corte, anzitutto, è che tra le attribuzioni dell'amministratore si annovera anche il compimento di atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio ( , n. 4 del Codice civile ).
Non può però ordinare lavori di manutenzione straordinaria salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea ( articolo 1135 del Codice civile ). articolo 1130
Mi sembra giusto.
 

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