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la risposta è nel testo letterale del dlgs 122.05
Art. 4.
Assicurazione dell'immobile
1. Il costruttore e' obbligato a contrarre ed a consegnare all'acquirente all'atto del trasferimento della proprieta' una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell'acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione.
riporto articolo richiamato del cc
«Art. 1669 (Rovina e difetti di cose immobili). -Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore e' responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purche' sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.
Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.».
la risposta è nel testo letterale del dlgs 122.05
Art. 4.
Assicurazione dell'immobile
1. Il costruttore e' obbligato a contrarre ed a consegnare all'acquirente all'atto del trasferimento della proprieta' una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell'acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione.
riporto articolo richiamato del cc
«Art. 1669 (Rovina e difetti di cose immobili). -Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore e' responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purche' sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.
Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.».
Ho fatto ricerche e non ho trovato nulla sul caso specifico: ma a mio avviso la polizza obbligatoriamente ( che è poi un "obligatoriamente con mille se e mille ma , visto che la sua mancata produzione non è sanzionata e neppure determina nullità dell'atto) deve essere rilasciata a fine costruzione in quanto solo allora vengono effettuati i collaudi finali e perfezionata la documentazione da allegare alla domanda per abitabilità (p.es: come faccio io impresa a darti garanzie di un impianto non ancora collaudato? o di cose che farai tu dopo la vendita, oppure a cavallo ?)
Cio' non toglie che possa essere contrattatain sede di preliminare il rilascio di una polizza con allegato specifico di quanto la ditta venditrice garantisce e quanto no ( per esempio solo struttura e opere murarie) allegando anche fotografie controfirmate.
Diversamente si rischiano contenziosi circa l'oggetto della garanzia (questo difetto è attribuibile alla esecuzione ante o post vendita? )
spero di essere stato chiaro
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