Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Il mio parere suffragato dai testi dilavoro:
Nell'ipotesi di acquisizione dei requisiti per la costruzione in appalto o per l'acquisto dell'abitazione principale con le agevolazioni "prima casa" in un momento successivo rispetto alla stipula del contratto preliminare, la variazione in diminuzione (in quanto diviene possibile applicare l'aliquota IVA del 4% anziché quella del 10% utilizzata per le fatture di acconto già emesse può essere effettuata anche oltre il decorso di un anno dall'emissione delle relative fatture.
Nel caso specifico, il limite temporale di un anno previsto dall'art. 26 D.P.R. 633/1972 non opera in quanto la rettifica da apportare all'imposta in quest'ipotesi non si ricollega a variazione degli elementi contrattuali, né ad errori di fatturazione, purché alla stipula del preliminare l'imposta sia stata applicata correttamente con l'aliquota del 10%. Ciò è stato confermato anche dalla R.M. 7.12.2000, n. 187/E.
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Se invece alla stipula di un contratto preliminare (soggetto ad IVA), l'acquirente di un'abitazione non di lusso possiede i requisiti per usufruire delle agevolazioni previste per la "prima casa", le fatture relative agli acconti vanno emesse con l'aliquota agevolata del 4%, a condizione che la richiesta di applicazione del regime agevolato venga resa nello stesso contratto preliminare.

La dichiarazione resa nell'atto preliminare deve comunque essere ripetuta nell'atto definitivo di vendita.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto