StLegaleDeValeriRoma

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Professionista
Invito a valutare anche l'amministrazione di sostegno, procedura da avviare in tribunale, viste le possibili difficoltà dei due fratelli, scelta meno invasiva rispetto alla tutela.
 

Gianco

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Preliminarmente, essendo genitore e nonno, non sono propenso a pensare che il padre li abbia sbattuti fuori casa. Sono più portato a pensare che siano degli opportunisti che hanno visto che la nonna, vedova o la zia, zitella, hanno il cuore tenero ed hanno lanciato l'esca. Se fossero ritardati mentali realmente, i genitori avrebbero chiesto la loro interdizione al giudice tutelare ed avrebbero ottenuto una pensione oltre all'accompagnamento. Evidentemente, così non è. Ma per ottenere l'intervento del giudice tutelare, è necessario che lo stesso, a richiesta del genitore, proceda alla nomina dell'Amministratore di Sostegno. Costui, se interverrà all'atto, dovrà essere preventivamente autorizzato dal giudice tutelare. E' evidente che i tempi tecnici non sono sufficienti. Una curiosità, ma questa scadenza in tempi estremamente ravvicinati, chi l'ha decisa? Non verrei essere diffidente. Io ci andrei con i piedi di piombo.
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
bene fa Gianco a mettere questo suo pensiero in comune, ma mi sembra un pò troppo machiavellico. Va bene che da un pò di tempo ne stiamo vedendo di cotte e di crude, ma se così fosse, mi sa che il padre 'st0 appartamento se lo è guadagnato...
Ginco, di Diabolik ce ne è uno solo!! :p
 
J

JERRY48

Ospite
Per avere la pensione e l'accompagnamento bisogna che il soggetto sia inabile al cento per cento, non c'è bisogno la richiesta di interdizione al giudice tutelare, da tener presente che sono maggiorenni i ragazzi, ma il riconoscimento dopo una visita da parte della Commissione Medica della ASL di appartenenza.
Per l'ammistratore di sostegno, è una figura di tutela della persona con disabilità intellettiva e relazionale riconosciuta per Legge dall'art 404 del Codice Civile. E' nominato con decreto dal giudice tutelare (art.405 C.C.) che ha il compito, tra l’altro, di indicare le modalità attraverso cui l'amministratore di sostegno è chiamato ad operare nell'interesse del beneficiario (es.limiti di spesa ).Possono essere amministratori di sostegno i parenti, il coniuge e (novità assoluta) la persona stabilmente convivente con l'interessato (la sorella), nonché altre persone ritenute idonee dal giudice tutelare.
 

StLegaleDeValeriRoma

Membro Assiduo
Professionista
In merito alla possibilità di chiedere al Tribunale competente per territorio la nomina di un amministratore di sostegno è vero che possono essere nominati anche i parenti del beneficiario ma è preferibile che la scelta cada su un terzo estraneo alla famiglia che il giudice, se non vi è una indicazione nel ricorso, può trarre da una lista di professionisti che è stata attivata presso il Tribunale di Roma.
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Rispondendo ad Arciera, nelle cronache di Cagliari di alcuni lustri fa, due fratelli che avevano un rapporto conflittuale con il padre, erano stati accolti a casa della zia, che viveva sola e senza figli. Anche con essa il rapporto si è ben presto deteriorato. Probabilmente per poter entrare in possesso dell'eredità, hanno deciso di eliminare la cara zietta, simulando una rapina. Sono stati condannati e riconosciuti infermi o seminfermi di mente. Pertanto, consiglio di cercare di analizzare la situazione con distacco, senza farsi prendere dall'istinto. A volte ci si azzecca, dice un fu politico.
Infine, sull'intervento dello studio legale De Valeri: conoscevo l'opzione. La differenza fra le soluzioni prospettate è che il parente interviene a titolo gratuito, mentre il professionista deve essere indennizzato o stipendiato.
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
hanno deciso di eliminare la cara zietta,
la differenza è che si prospetta che il padre sia d'accordo con i diversamente abili per truffare la zia. Stiamo a come stanno le cose (Non voglio assolutamente dire che il tuo intervento non sia giusto, sia ben chiaro) Vi è una sorella nel pieno delle facoltà: questa dovrebbe, senza ombra di dubbio, essere nominata dal giudice tutelare "amministratrice di sostegno". La zia concorrerebbe beneficiando i suoi nipoti con una casa. Credo che così facendo quantomeno "una pezza" è stata messa.
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Abbiamo perso di vista il problema principale che è quello di dover fare l'atto entro il 10 c.m.. Partendo dal presupposto che i nipoti abbiano delle carenze psichiche, ma non sono stati riconosciuti ufficialmente, o almeno non risultano interdetti, il rogito si può fare senza alcun ostacolo. L'importante è che durante la stipula i due sfortunati nipoti mantengano un contegno normale, altrimenti il notaio, se si accorge che qualcuno non è in grado d'intendere e di volere, deve rifiutarsi di procedere alla stipula.
 

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