adimecasa

Membro Storico
Professionista
Jerry le date che tu riporti nei D.P.R. sono antecedenti alla legge sulla privacy, e pertanto ci dovrebbe essere delle nuove norme, che per ora non riesco a trovare altrimenti con quelle date non si riesce ad ottenere quando richiesto all'ufficio nanagrafico del comune
 
J

JERRY48

Ospite
GU n. 179 del 29/7/2003 con note di giurisprudenza e aggiornato alla L. 35/2012:

Art. 24
Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso

1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento:

a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;

b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato;

c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;
 

StLegaleDeValeriRoma

Membro Assiduo
Professionista
l'art. 1588 del c.c. è chiaro per cui si attivi per contestare quanto riferisce ai conduttori il che va fatto in modo tale da poter se del caso agire anche in via giudiziale.... a buon intenditor ....:maligno:
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
Anche i difensori legali servono. Però con queste piccole cose se si possono mettere a posto da soli anche il Nostro avvocato converrà che ci si guadagna. Senza togliere nulla all'intervento che ha messo i puntini sulle i, cosa necessaria per la parte offesa affinché possa venire a conoscenza dei suoi diritti e doveri
 

quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
Il primo tema di base è già stato risolto col richiamo all'art.1588.
Il derivato secondo tema sulla privatezza, sul lato pratico, è irrisolvibile perchè il potere burocratico in Italia (non solo comunque..) è immenso...e non ci sarà nessun richiamo agli articoli di legge riportati puntualmente da
Jerri48 che potrà schiodare l'impiegato allo sportello e/o il responsabile a fornire il dato richiesto...Cosa fa il richiedente: fa un esposto??? A chi???con quale esito??? Dopo quanto tempo??? Ricordate voi due (Jerri48 e Arciera)
quanti post abbiamo speso insieme sulla rinunzia all'usufrutto??? Ho perso
quasi un mese di tempo a girare fra gli uffici di: Agenzia delle Entrate, Tribunale, Procura,
Comune, quattro notai, tre avvocati...: tutti partecipavano con umanità al mio doloroso appello, ma alla fine la risposta era sempre la stessa: non rientra nella nostra competenza...provi ad andare là o colà...Il finale travolgente con il famoso INTERPELLO si è risolto negativamente (per me)
con il richiamo di sentenze precedenti a quella recente esposta da me, completamente ignorata. Siamo in Italia, la famosa culla del diritto.
Alla prossima. QUIPROQUO
p.s. per pinabirillina. Da circa due anni,ho dato in locazione ad un giovane rumeno un piccolo alloggio ammobiliato...poco dopo ha immesso una compagna...sono andato in questura col foglio della prima mia denuncia e allo sportello mi hanno detto che le denuncie per successive altre presenze sono di competenza del conduttore. E se è così non dovresti temere conseguenze su questo lato. Attiva l'art.1588 come ti hanno consigliato. qpq
 

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