Ti va bene????
Il D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223, che ha approvato il nuovo regolamento anagrafico, dispone, all'articolo 33, che i certificati di anagrafe vengono rilasciati a chiunque ne faccia richiesta nel presupposto che detti atti sono pubblici ai sensi dell'articolo uno della Legge 24 dicembre 54, n. 1228. A tale norma è stata data una interpretazione molto larga, talché, in pratica chiunque si presenti ad un ufficio dell'anagrafe può richiedere ed ottenere una certificazione di residenza concernente qualsiasi concittadino, restando nel più assoluto anonimato.
Al riguardo si premette che l'articolo 29, 2° comma, del precedente regolamento anagrafico di cui al D.P.R. 31 gennaio 1958 n. 136, prevedeva l'esibizione da parte del richiedente di un documento di identità i cui estremi venivano trascritti negli atti di ufficio qualora la richiesta venisse effettuata da persona diversa dal capo famiglia o estranea alla famiglia anagrafica.
Tale modalità, che avrebbe dovuto fungere da deterrente è poi caduta in disuso e non è stata recepita dal nuovo regolamento.
Tuttavia, se è vero che l'articolo 33 del N.R.A. dispone che i certificati anagrafici vengono rilasciati a chiunque ne faccia richiesta, è altresì vero che tale espressione non può essere intesa nel senso 'a chiunque ne faccia richiesta rimanendo nell'anonimato' sia perché il regolamento medesimo non esclude espressamente la possibilità di identificare il richiedente, ma altresì perché così ragionando mentre la 'privacy' del soggetto contemplato nel certificato non verrebbe tutelata, assurdamente sarebbe coperta quella del richiedente.
Bisogna inoltre considerare che alla base di ogni richiesta rivolta ad una pubblica amministrazione vi deve essere un interesse degno di tutela giuridica e tale concetto è stato codificato dalla recente legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo ed in particolare, dagli articoli 22 e 25 che trattano dell'accesso ai documenti amministrativi. Tali norme sembrano incidere profondamente sull'articolo 33 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 nel senso che non si possa più escludere la possibilità per il Comune di identificare il soggetto richiedente un certificato. Le esposte considerazioni portano pertanto a concludere che un rimedio per arginare il fenomeno in questione, ed anche per garantire la 'privacy' individuale, sia quella di adottare un modulo di richiesta per le certificazioni in argomento da compilare, nei casi in cui la richiesta venga effettuata da persona diversa dall'interessato o da agenzie di affari